Contributo “Sostegni” (DL. 41/2021) e/o “Sostegni-bis alternativo” (Dl n. 73/2021) - scadenza 13 dicembre 2021
A chi si rivolge
Esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva e residenti o stabiliti in Italia, che nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi fra dieci e quindici milioni di euro e abbiano registrato un calo di almeno il 30 per cento tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello dell’anno 2019, mentre ulteriore requisito per la richiesta del contributo “Sostegni-bis alternativo” è l’aver registrato un calo di almeno il 30 per cento tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.
Cosa prevede e cosa offre
Il contributo Sostegni spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 risulta inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Il contributo spetta anche in assenza del requisito di cui sopra ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Il contributo Sostegni-bis attività stagionali spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Verificato il possesso dei requisiti, per calcolare i contributi spettanti, la differenza tra le medie mensili viene moltiplicata per una percentuale specifica, a seconda dell’oggetto della domanda. Con la richiesta del contributo “Sostegni”, l’importo è ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019, con un minimo di mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
In questo caso viene riconosciuto anche il contributo “Sostegni-bis automatico” (art. 1, commi da 1 a 3, del Dl n. 73/2021).
Con la richiesta esclusiva del contributo “Sostegni-bis alternativo” il contributo è pari al 30 per cento della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.
Con la richiesta di entrambi, per il contributo “Sostegni-bis alternativo” si applica la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Per tutti i soggetti l'importo di ciascun contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro.
Scadenza e modalità di richiesta
Richieste da presentare esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, fino al 13 dicembre 2021. Nell’istanza devono essere indicati i codici fiscali del richiedente, dell’eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l’Iban del conto corrente su cui ricevere l’accredito. I contributi vengono erogati mediante bonifico o, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti come crediti di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione
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