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Contributo “Sostegni” (DL. 41/2021) e/o “Sostegni-bis alternativo” (Dl n. 73/2021) - scadenza 13 dicembre 2021

[Attività economiche, sostegni] Con i DL 41/2021 e 73/2021 sono stati stabiliti contributi a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000 nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 25 luglio 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il periodo d’imposta 2019).

A chi si rivolge

Esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva e residenti o stabiliti in Italia, che nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi fra dieci e quindici milioni di euro e abbiano registrato un calo di almeno il 30 per cento tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello dell’anno 2019, mentre ulteriore requisito per la richiesta del contributo “Sostegni-bis alternativo” è l’aver registrato un calo di almeno il 30 per cento tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.

Cosa prevede e cosa offre

Il contributo Sostegni spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 risulta inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Il contributo spetta anche in assenza del requisito di cui sopra ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Il contributo Sostegni-bis attività stagionali spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Verificato il possesso dei requisiti, per calcolare i contributi spettanti, la differenza tra le medie mensili viene moltiplicata per una percentuale specifica, a seconda dell’oggetto della domanda. Con la richiesta del contributo “Sostegni”, l’importo è ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019, con un minimo di mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
In questo caso viene riconosciuto anche il contributo “Sostegni-bis automatico” (art. 1, commi da 1 a 3, del Dl n. 73/2021).
Con la richiesta esclusiva del contributo “Sostegni-bis alternativo” il contributo è pari al 30 per cento della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.
Con la richiesta di entrambi, per il contributo “Sostegni-bis alternativo” si applica la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Per tutti i soggetti l'importo di ciascun contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro.

Scadenza e modalità di richiesta

Richieste da presentare esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, fino al 13 dicembre 2021. Nell’istanza devono essere indicati i codici fiscali del richiedente, dell’eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l’Iban del conto corrente su cui ricevere l’accredito. I contributi vengono erogati mediante bonifico o, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti come crediti di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione

Link utili

Provvedimento del 13 ottobre 2021

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