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Misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura - scadenza in definizione

[Agricoltura, Giovani, Donne] Promossa dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la misura intende supportare l’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura.

A chi si rivolge 

a) Microimprese e piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, in possesso dei seguenti requisiti:
i. essere costituite da non più di sei mesi;
ii. esercitare esclusivamente l’attività agricola;
iii. essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla
data di presentazione della domanda o da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo professionale o di coltivatore diretto, ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, e amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto;
iv. essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di sei mesi alla data di presentazione
della domanda, nella conduzione dell’intera azienda agricola, ovvero subentrare entro tre mesi dalla
data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d’azienda;
v. avere sede operativa nel territorio nazionale.
b) Micro-imprese e piccole e medie imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), punti ii, iii e v da almeno due anni.
L’impresa cedente deve essere iscritta alla CCIAA, avere partita IVA e il legittimo possesso dell’azienda da almeno due anni al momento della presentazione della domanda, o nei due anni precedenti il subentro se questo è avvenuto prima della presentazione della domanda.
Lo statuto dell’impresa ammessa alle agevolazioni deve contenere una clausola impeditiva di atti di
trasferimento di quote o di azioni societarie tali da far venir meno i requisiti di cui alla lettera a), punto iii, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque sino alla completa estinzione del mutuo agevolato concesso. Inoltre, per lo stesso periodo, il soggetto beneficiario deve mantenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.

Cosa prevede e cosa offre

Concessione di mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al35% della spesa ammissibile.
Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.
I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, I.V.A. esclusa e
devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
b) miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell’Unione europea;
c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla
modernizzazione dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto
fondiari, l’efficienza energetica, l’approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e
idrico;
d) contributo alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica;
e) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di
un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria, anche attraverso la riduzione
della dipendenza chimica;
f) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.
I progetti non possono essere avviati prima della data di presentazione della domanda per la concessione delle agevolazioni.
Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
a) studio di fattibilità, comprensivo dell’analisi di mercato;
b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
c) opere edilizie per la costruzione ed il miglioramento di beni immobili;
d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
e) acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica compresi impianti ed allacciamenti;
f) servizi di progettazione quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti connessi alle spese di cui alle lettere b e c;
g) beni pluriennali come costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e
soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali, acquisto di piante pluriennali;
h) per il settore della produzione agricola primaria, sono inoltre ammissibili:
i. i costi per investimenti non produttivi connessi agli obiettivi specifici di carattere ambientale e
climatico;
ii. i costi per investimenti in materia di irrigazione;
iii. i costi per investimenti legati alla produzione, a livello dell’azienda agricola, di energia da fonti
rinnovabili. La vendita di energia elettrica alla rete è consentita purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale. 
I costi sono ammissibili in misura variabile, per il dettaglio consultare il decreto. 
Per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria e per gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli, l’intensità di aiuto non deve superare il 65% dei costi ammissibili.
L’intensità di aiuto, esclusi gli investimenti in materia di irrigazione, può essere aumentata al massimo fino all’80% per gli investimenti seguenti:
a) investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico o al miglioramento del benessere degli animali;
b) investimenti da parte di giovani agricoltori.
L’intensità di aiuto per l’irrigazione non può eccedere:
a) l’80% dei costi ammissibili nel caso in cui l’investimento per l’irrigazione effettuato nell’azienda sia destinato a migliorare un impianto di irrigazione esistente o un elemento delle infrastrutture di irrigazione e sia valutato ex ante per verificare se offre un risparmio idrico che rifletta i parametri tecnici dell’impianto o dell’infrastruttura esistenti;
b) il 65% dei costi ammissibili per altri investimenti per l’irrigazione nell’azienda.
Le agevolazioni nel settore della produzione agricola primaria non possono superare, in termini di ESL, l’importo di 600.000 euro per impresa e per progetto di investimento.
Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie pari all’intero importo concesso, acquisibili nell’ambito degli investimenti da realizzare. In particolare, si potrà ricorrere a:
a. iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi;
b. in alternativa o in aggiunta all’ipoteca, a prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa a prima
richiesta, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al cento per cento del mutuo
agevolato concesso.
I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative a favore di ISMEA sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel contratto di mutuo agevolato.

Scadenza e modalità di presentazione

Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il nome e le dimensioni dell’impresa,
specificando il requisito soggettivo, la descrizione e l’ubicazione del progetto, l’elenco delle spese ammissibili e l’importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono essere presentate a ISMEA secondo le modalità indicate nelle istruzioni applicative.
Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal presente decreto, nonché la sostenibilità finanziaria ed economica dell’iniziativa.
Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.

Link utili
Decreto 23 febbraio 2024

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