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Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - scadenza 14 giugno 2024

[Viticoltura] Approvate da AGEA le procedure di gestione dell'intervento “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” dalla campagna 2024/2025 - Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all’art. 58 comma 1 lettera a).

A chi si rivolge

Persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino, coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti.
È escluso dalla misura l’utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori.
Rientrano tra i beneficiari: imprenditori agricoli singoli e associati; organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell’articolo 157 del regolamento; cooperative agricole; società di persone e di capitali esercitanti attività agricola; consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell’articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
Gli aiuti sono erogati direttamente al singolo beneficiario, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme unionali, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.
Il sostegno non è concesso ai produttori che coltivano impianti illegali, non iscritti a schedario e superfici vitate prive di autorizzazione.
Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, deve allegare alla domanda il consenso all’intervento settoriale sottoscritto dal proprietario.

Cosa prevede 

Supporto ad attività di riconversione e ristrutturazione quali:
- riconversione varietale:
1) reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
2) sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.
- ristrutturazione:
1) diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
2) reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
- miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.
È esclusa l'ordinaria manutenzione.
La superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento comunitario è di 0,5 ettari.
La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di 0,3 ettari.

Cosa offre

Sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, erogato nelle seguenti forme:
a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione dell’intervento settoriale;
b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
La compensazione delle perdite di reddito, di cui alla lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l’importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha.
Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione è realizzata con l'impegno a estirpare un vigneto o in caso di estirpazione obbligatoria di vigneti per motivi fitosanitari.
Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla lettera b), è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni/PA classificate come meno sviluppate.
Sono ammissibili al contributo relativamente ai costi di ristrutturazione e di riconversione, quelli riferiti all’estirpazione del vigneto ammesso, di superficie pari a quella reimpiantata con l’intervento settoriale, di importo unitario riportato nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU).
La superficie estirpata va misurata con le regole dell’art. 42 del Reg. 2022/126 previste per il campione del 5% delle superfici estirpate e richieste a contributo, da misurarsi senza applicare la tolleranza tecnica.
Non sono ammessi impianti di vigneto con l’utilizzo di strutture di sostegno usate.
È previsto un contributo alla viticoltura eroica sulla base dei costi unitari riportati nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU).
Si definiscono come “viticoltura eroica” gli impianti ubicati su superficie con almeno una delle seguenti caratteristiche:
I. pendenza del terreno superiore a 30%;
II. altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;
III. sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
IV. viticoltura delle piccole isole.
Inoltre, con riferimento ai vigneti storici, ai fini della quantificazione del contributo si deve fare riferimento alle tipologie di intervento e vigneto riportate nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU).
Le spese eleggibili al finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di sostegno e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi e della presentazione della domanda di pagamento finale di saldo.

Scadenza e modalità di presentazione

Domande di sostegno da presentare, anche per il tramite dei CAA, presso l’Organismo Pagatore competente in relazione alla Regione/PA di ubicazione delle superfici per le quali viene richiesto il sostegno. Il termine per la presentazione è il 28 febbraio di ogni anno, così come previsto dal D.M. n. 646643 del 16/12/2022. Limitatamente alla campagna 2024/2025 la scadenza è fissata al 14 giugno 2024.

Link utili
Circolare AGEA

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