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Verifica stato autorizzativo degli scarichi di acque reflue sulle aree non servite da pubblica fognatura

In caso di mancanza dell'autorizzazione si invitano i cittadini e le imprese a regolarizzare quanto prima la propria posizione

Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 152/2006 tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati e, secondo quanto definito dalla D.G.R. 09/06/2003 n. 1053 Emilia-Romagna punto 4.7, i titolari degli scarichi esistenti di acque reflue domestiche derivanti dagli insediamenti/edifici isolati, sono soggetti all’obbligo di richiedere l’autorizzazione allo scarico in conformità al decreto entro il 13 giugno 2003, secondo le modalità e le procedure definite dall’autorità competente.

in caso di mancanza dell'autorizzazione sopra citata, si invitano i cittadini e le imprese a regolarizzare quanto prima la propria posizione.

Si ricorda che la sanzione prevista per scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie senza autorizzazione va da 6.000 a 60.000 €. Nell’ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600 a 3.000 €.

Destinatari

Si ricorda che l’obbligo di richiesta di autorizzazione allo scarico riguarda:

  • nuove costruzioni 
  • ristrutturazioni o manutenzioni di edifici esistenti
  • vecchi fabbricati con licenza edilizia che non hanno richiesto l’autorizzazione allo scarico in conformità al decreto entro il 13 giugno 2003.

Link utili

La documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione allo scarico per acque reflue domestiche superficiali è disponibile nella pagina dedicata della sezione modulistica.

Info

Per informazioni contattare: n. 051.6161847 | 051.6161832

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pubblicato il 2021/04/27 16:25:00 GMT+2 ultima modifica 2021-04-29T08:38:14+02:00

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