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Coronavirus, le misure in vigore fino al 3 maggio

DPCM del 10 aprile e Ordinanza della Regione n. 11: misure dal 14 aprile al 3 maggio. 2 maggio ore 10,30 diretta FB del Sindaco

Nuova Ordinanza del 24 aprile 2020 della Regione Emilia Romagna che, da lunedì 27 aprile che oltre a prevedere lo stop alle misure ulteriormente restrittive nella provincia Rimini e a Medicina (Bo), dispone, in tutta la regione, il via libera alla vendita cibo da asporto (solo tramite ritiro dietro prenotazione on line o telefonica) e ad attività di toelettatura animali da compagnia.
L’atto prevede anche un intervento straordinario di distribuzione ai cittadini di 4,5 milioni di mascherine di qualità certificata, di cui 500mila in favore delle aziende di trasporto pubblico.

> per gli approfondimenti leggi la notizia sul sito della Regione

Le disposizioni in vigore fino al 3 maggio

Il DPCM il 10 aprile proroga fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.  Dal 14 aprile sono in vigore le nuove disposizioni e cesseranno di produrre effetti i precedenti Dpcm (8-9-11-22 marzo e 1 aprile 2020). Si continueranno invece ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle singole Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. 

Le nuove misure sono confermate anche dall’Ordinanza (n.11) emessa dal Presidente della Regione Emilia-Romagna: il provvedimento proroga le misure più restrittive fino al 3 maggio (oltre a prevedere misure diverse per i territori delle province di Piacenza, Rimini e Medicina/Ganzanigo).

Le principali novità 

  • Alle attività attualmente aperte si aggiungono il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri e il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
  • nulla è cambiato in termini di mobilità, uscite e spostamenti 
  • il 25/04 e il 01/05 sono sospese tutte le attività del commercio al dettaglio tranne edicole, farmacie, parafarmacie e distributori di carburante
  • l’ordinanza regionale prevede che nelle giornate festive e prefestive all’interno dei centri commerciali e delle medie e grandi strutture sia consentita la vendita limitatamente a farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale, la pulizia e l’igiene della casa, gli articoli di cartoleria, le sole attività alle quali può essere consentito l’accesso. La prima domenica di apertura sarà il 19 aprile.

L'elenco delle attività commerciali che possono proseguire la loro attività è dettagliato dall'allegato 1. Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.  Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. 

Il dettaglio > nuovo DPCM il 10 aprile

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Le misure in vigore

DPCM il 10 aprile e Ordinanza RER n.11 non apportano modifiche in termini di mobilità, uscite, e spostamenti. Le misure sono prorogate al  3 maggio

Evitare gli spostamenti e assembramenti

Sull'intero territorio  è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Gli spostamenti sono consentiti solo per:
1) esigenze lavorative 2) situazioni di necessità 3) motivi di salute.
In ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza; 
Autodichiarazione
La persona che si sposta per una delle ragioni sopra indicate, attesta il motivo attraverso un modello di autodichiarazione (NB - nuovo modulo dopo aggiornamento del 26 marzo dal sito del Ministero dell'Interno), che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.  > la notizia sul sito del Ministero dell'Interno  

> l’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari);  nel caso in cui lo spostamento a piedi sia dovuto a ragioni di salute o per esigenze fisiologiche dell’animale di compagnia, è obbligatorio restare in prossimità della propria abitazione (Ordinanza RER n.11)

Attività industriali e commerciali

> sospensione di tutte le attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 del DPCM il 10 aprile.
Altre disposizioni di dettaglio nell'art.2 del suddetto Decreto

Le altre disposizioni

> Salute e rispetto della quarantena
Alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere al proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Per le persone sottoposte alla misura della quarantena o risultati positivi al virus, è fatto divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione o domicilio.

> Sospesi nidi, scuole e Università

> Sospese manifestazioni organizzate, cinema, teatri, sale bingo, discoteche:
sospesa ogni attività in cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Sospese inoltre tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come, ad esempio, i grandi eventi.

> Chiusi musei e biblioteche

> Mercatisospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari 

> Sospese le attività di palestrecentri sportivipiscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturalicentri socialicentri ricreativi  

> chiusi parchi e giardini pubblicil'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti solo per lavoro, ragioni di salute o motivi di necessità come gli acquisti di generi alimentari. Se il motivo è una passeggiata per ragioni di salute o l’uscita con l’animale per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria casa.

> Competizioni ed eventi sportivi: sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo 

> Luoghi di culto: 
apertura condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri

>  chiuso Cimitero comunale le aree di sgambamento cani

> Centri per anziani e disabili: 
sospesa l’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei centri socio-occupazionali per disabili su tutto il territorio regionale incentivando dove possibile percorsi di domiciliarità.

> Sospesi esami di guida e concorsi. 

>Taxisti e NCC con guanti e mascherine:
Taxisti e autisti di mezzi a noleggio con conducente devono indossare mascherina e guanti, e si raccomanda loro di eseguire sanificazioni frequenti del veicolo. Questa misura – prevista da un’ordinanza del presidente della Regione Emilia-Romagna - è in vigore da mercoledì 11 marzo, per consentire loro di acquisire quanto necessario. 

> sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

> Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del  nuovo DPCM il 10 aprile, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
   ALLEGATO 1 Restano aperte: Ipermercati |Supermercati | Discount di alimentari |Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari | Commercio al dettaglio di prodotti surgelati | Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici | Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) | Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati | Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) | Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico | Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari  | Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione | Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie | Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica | Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati | Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale | Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici | Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia | Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento | Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini | Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet | Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione | Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono | Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici | Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria | Commercio al dettaglio di libri | Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Precisazioni in merito all’acquisto e vendita dei prodotti agricoli locali (dal sito dell'Unione)

> Le raccomandazioni per gli esercizi commerciali aperti, oltre al distanziamento di 1 metro tra le persone e la garanzia di pulizia e ricambio di aria, prevedono un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani in particolare accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; l’utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale; l’uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto in particolare di alimenti e bevande. Per quanto riguarda gli accessi, è raccomandata una regolamentazione e uno scaglionamento attraverso ampliamenti delle fasce orarie e a seconda delle dimensioni. Fino a 40mq si può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori. Per spazi più grandi, se possibile è raccomandata una differenziazione tra i percorsi di entrata e di uscita (allegato 5 del DPCM - vedi foto nel post).

> N
elle giornate festive e prefestive all’interno dei centri commerciali e delle medie e grandi strutture sia consentita la vendita limitatamente a farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale, la pulizia e l’igiene della casa, gli articoli di cartoleria, le sole attività alle quali può essere consentito l’accesso. Attenzione: la prima domenica di apertura è il 19 aprile (Ordinanza RER n.11) .

> Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

> Dal 27 aprile in tutta la regione via libera alla vendita di cibo da asporto ma solo tramite ritiro dietro prenotazione on line o telefonica (Ordinanza del 24 aprile 2020 della Regione Emilia Romagna):  la vendita del cibo da asporto resta vietata agli esercizi e alle attività che si trovano in aree o spazi pubblici in cui è vietato o interdetto l’accesso. Nel locale deve essere presente un solo cliente alla volta per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. Resta sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande.

Dal 27 aprile in tutta la regione consentita attività di toelettatura animali da compagnia (Ordinanza del 24 aprile 2020 della Regione Emilia Romagna): il servizio  dovrà avvenire per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale-toelettatura-ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

> sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2;
   ALLEGATO 2 - SERVIZI PER LA PERSONA (attività che possono rimanere aperte)
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia | Attività delle lavanderie industriali | Altre lavanderie, tintorie | Servizi di pompe funebri e attività connesse

>  In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: 
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; 
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

> per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni
> in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile. 

> Chiusura giochi e scommesse 
Determinazione del Direttore Agenzia Dogane e Monopoli del 21 marzosospensione del gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines”, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi di rivendita.
Sospesa la raccolta dei giochi sotto-descritti presso le “tabaccherie” e altri esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura, con le seguenti decorrenze:
a) «SuperEnalotto», «Superstar», «Sivincetutto» «SuperEnalotto», «Lotto tradizionale»: dal termine dei concorsi di sabato 21 marzo 2020; la sospensione per tali giochi è estesa alla modalità di raccolta online nonché alle conseguenti attività estrazionali al fine di ulteriormente limitare gli spostamenti ed il contatto dei soggetti la cui presenza risulterebbe necessaria per il corretto svolgimento delle citate attività;
b) «Eurojackpot» la sospensione per tale gioco è estesa alla modalità di raccolta online ed ha effetto immediato;
C) le scommesse che implicano una certificazione da parte di personale dell’Agenzia: dal giorno 22 marzo 2020.
La sospensione dei giochi avrà efficacia per il perdurare dello stato di emergenza e sino a provvedimento di revoca Resteranno garantite le essenziali attività di controllo in capo all’Agenzia.

Ulteriori chiarimenti tramite:

Altre informazioni

  • Provvedimenti urgenti e temporanei per l'accesso contingentato agli orti comunali - Pubblicata l'Ordinanza del Sindaco n. 16/2020, in vigore dal 24 aprile al 3 maggio > leggi la notizia
  • Uffici comunali e ricevimento del pubblico >  leggi  le disposizioni nella notizia dedicata aggiornata al 17 marzo.
  • Aiuto ai soggetti fragili e altri servizi per la cittadinanza > leggi la notizia dedicata 

  • AUSL: I servizi ai cittadini dell'Azienda USL si sono riorganizzati: la notizia dedicata
  • La corretta gestione degli animali da compagnia durante l’emergenza Coronavirus: la pagina informativa sul sito di AUSL
  • Centro per l'Impiego: sospesa l’apertura al pubblico del centro per l’impiego di Zola Predosa e di tutti i Centri per l’impiego della regione Emilia-Romagna > La notizia dedicata
  • Pensioni ultra 75enni: convenzione tra Poste Italiane e Arma dei Carabinieri, per tutta la durata dell'emergenza >  La notizia dal sito di Anci Emilia Romagna
  • Mappatura negozi con consegna a domicilio a Zola Predosa > leggi la notizia
  • Regole per i rifiuti urbani: le persone positive al Covid, quelle in isolamento e quarantena devono sospendere la raccolta differenziata. I cittadini non positivi devono continuare a fare la differenziata ma mettere mascherine, guanti e fazzoletti monouso sempre nell'indifferenziata: la notizia sul portale della Regione
  • Le misure a sostegno delle imprese dal sito di Città Metropolitana: la sezione dedicata dal portale della Città Metropolitana di Bologna
  • La Regione ha deciso di dare la possibilità a chiunque voglia farlo di dare un contributo per la gestione dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus, versando sul conto corrente della Protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna.
    IBAN: IT69G0200802435000104428964 | Donazioni possibili anche dall'estero, utilizzando il codice (Bic Swift) UNCRITM1BA2 | Causale: Insieme si può Emilia Romagna contro Coronavirus | Intestatario: Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna 
  • Ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti operativo dal 27/4. CDR chiuso fino al 3/5 > leggi la notizia
  • Dal 23 marzo divieto di bruciare residui dei lavori agricoli e forestali, senza eccezioni > la notizia sul sito Regionale
  • I servizi del Centro per le Famiglie dell'Unione Reno Lavino Samoggia in modalità skype o videochiamata >  la notizia sul sito dell'Unione

Misure igieniche e altre indicazioni

L’ordinanza ricorda poi le misure igieniche che le persone sono chiamate a rispettare, ribadite anche tramite il Decalogo a cura di Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità:
> Lavarsi spesso le mani: si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre farmacie, supermercati e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
> Evitare il contatto ravvicinato (meno di 2 metri) con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute (tosse, raffreddore, febbre).
> Non toccarsi occhinasobocca con le mani.
> Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce e poi lavarsi subito le mani.
> Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
> Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcool.
> Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assistono persone malate.

 
In presenza di sintomatologia: 
si raccomanda di non recarsi al Pronto soccorso nel caso in cui si ritenga di avere sintomi legati alla presenza del virus. Rivolgetevi al vostro medico di Medicina generale per avere maggiori informazioni o chiamate il numero 1500 del Ministero. In caso di urgenze, naturalmente, rimane sempre attivo il 118

> Numero Verde regionale 800.033.033 - 7 giorni su 7 ore 8,30/18
Approfondimenti tramite il sito regionale dedicatowww.regione.emilia-romagna.it/coronavirus 

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