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Strumento urbanistico preventivo: domanda di approvazione

Oggetto

Lo strumento urbanistico preventivo è un piano attuativo o PUA (Piano Particolareggiato, Piano di recupero, ecc.) che riguarda contesti estesi (comparti) necessitanti di un’organizzazione dell’assetto urbano preventiva alla richiesta di permesso di costruire.
L’iter di formazione presentazione e approvazione dei PUA è, attualmente, disciplinato dall’art. 1.3.2 del PRG vigente,  dagli artt. 20, 21, 25, 46 e 49 della L.R. 47/78, nonché per quanto non definito da queste disposizioni,  dalla parte Terza-titolo IX del Regolamento Edilizio in vigore dal 1 ottobre 2006.
I comparti soggetti a pianificazione preventiva sono specificamente individuati dal PRG, secondo la gradualità attuativa individuata nel Programma Poliennale di Attuazione.

Uffici e competenze

Ufficio responsabile: Pianificazione Urbanistica
Dove rivolgersi: URCA - Sportello del Cittadino

Destinatari

Soggetti promotori e tecnici progettisti della pianificazione attuativa. Cittadini interessati dagli interventi di trasformazione urbanistica

Procedimento

La richiesta di approvazione di un Piano Particolareggiato o di variante ad uno strumento preventivo già approvato, redatta in bollo, è inviata al Dirigente della Terza Area e firmata, come gli allegati, dal richiedente e dal progettista. Essa deve contenere l'oggetto della pianificazione e l'elenco degli allegati. Dei soggetti sopra citati devono essere riportati generalità, residenza, codice fiscale e, limitatamente al progettista, ordine professionale di appartenenza e numero di iscrizione. Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità il titolo giuridico che legittima la sua richiesta. Nel caso di variante ad un P.P. già approvato, la documentazione è la stessa richiesta al momento della prima approvazione del Piano, opportunamente aggiornata.
La documentazione minima da allegare, in sei copie, alla richiesta di un nuovo P.P., è definita all’art. 82 del Regolamento Edilizio oltre che dall’art. 49 della L.R. 47/78. Fino all’approvazione del P.S.C., del P.O.C. e del R.U.E. il procedimento formativo-approvativo segue i disposti degli artt. 21 e 25 della L.R. 47/1978 e successive modificazioni.; in seguito il procedimento sarà quello dell’art. 35 della L.R. 20/2000.
Qualora il P.P. promuova variante allo strumento urbanistico (nei limiti previsti dalla legislazione in materia) si applicano le procedure di cui all’art. 21 della L.R. 47/1978 e successive modificazioni.
I Piani Attuativi di iniziativa privata, sottoposti alle verifiche preventive, ai pareri tecnici istruttori e conclusa la fase di deposito e pubblicazione, sono approvati dal Consiglio Comunale che può, col medesimo provvedimento deliberativo, controdedurre alle eventuali osservazioni pervenute.
L'esecuzione è subordinata alla stipula ed alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari della convenzione tra il Comune ed il soggetto attuatore del piano contenente gli elementi indicati. Tale convenzione deve essere stipulata e trascritta successivamente all'approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale, a cura e spese del soggetto attuatore.
Prima della stipula e della trascrizione della convenzione non possono essere rilasciati i permessi di costruire relativi alle opere di urbanizzazione e/o agli interventi edilizi previsti dal piano stesso.

Documentazione

La domanda per l’approvazione del PUA, redatta utilizzando la modulistica - disponibile presso l’ufficio URCA o scaricabile da questo sito - sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, e' presentata al Dirigente della Terza Area, corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione e dagli elaborati progettuali richiesti dal PRG (art. 1.3.2), dal Regolamento Edilizio (art. 82) e dalle disposizioni di legge sopra richiamate.

Costi

  • Marca da Bollo da € 16,00 sulla domanda 
  • Diritti di segreteria € 500,00 (come precisato nell'appendice, disponibile in pdf alla voce "allegati" di questa pagina) 

Modulistica

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