Sezioni

TASI (Tassa sui servizi indivisibili)

Oggetto

La TASI (tassa sui servizi indivisibili) è stata istituita con la Legge 147 del 27/12/2013 quale componente della IUC Imposta Unica Comunale, unitamente all’IMU (imposta municipale propria) e alla TARI (tassa sui rifiuti): la TASI è di competenza comunale ed ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU.

Nel Comune di Zola Predosa, la TASI è stata introdotta solo:

  • per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
  • per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  • per l’abitazione principale e pertinenze, limitatamente agli anni 2014-2015.

Uffici e competenze

Ufficio responsabile e al quale rivolgersi: Tributi
Dove rivolgersi anche: URCA - Sportello del Cittadino

Destinatari

La TASI è dovuta da chiunque detenga o possieda a qualsiasi titolo immobili come sopra specificato. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (es: locatario ecc) la TASI è versata sia dall’occupante sia dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, ciascuno nella misura specificata dalla delibera del Consiglio Comunale.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. L’inadempienza dei possessori non si trasferisce agli occupanti né quella degli occupanti si trasferisce ai possessori.
L’obbligazione tributaria TASI è assolta, anche in modo unitario da uno soltanto dei possessori, per quanto concerne la percentuale di competenza dei possessori, e da uno soltanto degli occupanti per la residua quota di competenza degli occupanti.
Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/possessori, ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
Non è consentito il versamento frazionato al solo fine di suddividere artificiosamente l’importo da pagare in quote di importo pari o inferiore al minimo stabilito dal Regolamento entro il quale il contribuente è esonerato dall’obbligo di pagamento.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto fino alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Procedimento

Dichiarazione

Il contribuente deve presentare al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio del possesso o della detenzione, la dichiarazione redatta sui modelli messi a disposizione dal Comune stesso; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni ai dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, nel qual caso la dichiarazione deve essere ripresentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla variazione.
Non è più dovuta la dichiarazione nei casi compravendita degli immobili registrati alla Conservatoria del registro attraverso la procedura MUI direttamente dal Notaio rogante. Il modello è reperibile presso l'URCA, il Servizio Tributi o scaricabili da questo sito.

Agevolazioni

Il Regolamento comunale TASI o la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote possono prevedere particolari agevolazioni che comportano una riduzione della base imponibile o l’applicazione di aliquote ridotte.
Tutti coloro in possesso dei requisiti richiesti possono - in corso d’anno - applicare le agevolazioni ma sono tenuti a darne comunicazione al Comune nei modi e nei termini previsti per la specifica fattispecie.
I modelli fac-simile sono in distribuzione presso l'URCA o scaricabili da questo sito alla sezione modulistica, raggiungibile anche dal collegamento in fondo a questa pagina.

Pagamento dell'imposta

Il tributo è versato in auto liquidazione dal contribuente e il versamento deve essere eseguito con modello F24, disponibile presso gli sportelli postali o bancari, alle seguenti scadenze:

1) in due rate:
entro il 16 giugno – acconto - 50% della TASI dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazione dell’anno precedente;
dall'1 al 16 dicembre - saldo – TASI dovuta per l'intero anno calcolata sulla base delle aliquote approvate per l’anno in corso, con eventuale conguaglio sulla rata di acconto;
2) in un'unica soluzione
entro il 16 giugno - TASI dovuta, calcolata con aliquote e detrazioni vigenti per l’anno in corso.

I codici per la compilazione del F24 sono:

CODICE COMUNE  ZOLA PREDOSA

M185

Fabbricati rurali ad uso strumentale

3959

Altri fabbricati  (immobili merce)

3961

E’ importante controllare che l’inserimento dei dati contenuti nell’ F24 da parte degli operatori incaricati del pagamento (banche e poste) avvenga in modo corretto per evitare di incorrere in successive attività di controllo e accertamento.
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo del tributo relativo all'intera annualità è pari o inferiore ad euro 12,00.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento all’unità di euro deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

Costi

Le aliquote per il calcolo della tassa dovuta sono deliberate dal Consiglio Comunale con provvedimento collegato al bilancio di previsione di ogni anno.

Ai fini della determinazione della base imponibile,  come disposto dall'art. 3 comma 48 della Legge 662/96, la rendita catastale degli immobili deve essere rivalutata del 5%.

Per il dettaglio è possibile scaricare il fascicolo informativo pubblicato tra gli allegati di questa pagina.

Inadempimenti

In caso di errori nel versamento o nella presentazione della dichiarazione è possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso per sanare le eventuali inadempienze, sempre che non siano già state attivate da parte dell'ufficio le dovute attività di accertamento.
Per approfondimenti vai alla scheda del ravvedimento operoso

Aliquote e approfondimenti

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