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TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)

(tributo abrogato dal 31/12/2013)

Oggetto

La Tares è il nuovo tributo che dall'1 gennaio 2013 ha sostituito la vecchia Tarsu.
Istituito con il decreto legge 06/12/2011 n. 201, è dovuto per l'occupazione o la semplice detenzione di locali ed aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche ed è destinato a coprire tutti i costi che il Comune sostiene per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La Tares è articolata in due componenti:

  • componente rifiuti, di competenza comunale; le tariffe sono deliberate annualmente dal Consiglio Comunale;
  • componente servizi (maggiorazione), nata per finanziare i costi dei servizi indivisibili del comune (es. illuminazione pubblica, manutenzione delle strade e del verde, ecc.) ma che, per l'anno 2013, è di esclusiva competenza dello Stato; è fissata nella misura standard di 0,30 euro al metro quadrato imponibile, da versare direttamente allo Stato contestualmente al pagamento dell'ultima rata.

Le principali novità, rispetto alla vecchia tarsu,riguardano il sistema di calcolo del tributo, in particolare:

  • per le utenze domestiche, la Tares si calcola non solo sulla superficie dell'immobile (come avveniva con la TARSU) ma anche sul numero degli occupanti;
  • per le utenze non domestiche, è prevista una nuova classificazione delle attività produttive e commerciali, distribuite su 30 classi anziché su 10 come in precedenza.

Sia per le utenze domestiche (abitazioni e relative pertinenze) sia per quelle non domestiche (attività di qualsiasi tipo, studi prof.li, in generale tutto ciò che non può essere ricondotto ad utenza domestica) la superficie assoggettabile al tributo, sino a diversa disposizione normativa, è costituita dalla quella calpestabile, misurata sul filo interno dei muri per i locali e sul perimetro interno per le aree scoperte.

Ai fini della tares si considerano le superfici gia' dichiarate o accertate ai fini tarsu, salvo le stesse non abbiano subito variazioni che impongono la presentazione di una nuova denuncia.

Uffici e competenze

Ufficio responsabile e al quale rivolgersi: Tributi

Destinatari

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte operative (per le attività) suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Il tributo è quindi dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree operative scoperte, per le quali si realizza il presupposto impositivo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
Nel caso di multiproprietà e di centri commerciali, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune.

L'acquisizione della residenza anagrafica o la presenza di arredo con attivazione dei pubblici servizi (luce, gas o acqua), costituiscono presunzione dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo.

Procedimento

Denuncia

Come per la tarsu, anche la nuova tassa non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento di pratiche anagrafiche e/o altre pratiche comunali ma è necessario denunciare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione, fatta eccezione per le variazioni dei componenti il nucleo familiare, così come risultanti in anagrafe, intervenute successivamente alla dichiarazione iniziale o di variazione.

La dichiarazione di inizio occupazione o di variazione deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o si è verificata la variazione e conserva efficacia anche per le annualità successive qualora non si verifichino modificazione dei dati dichiarati. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto dal primo giorno del mese successivo all'inizio dell'occupazione o della variazione.

Non devono essere dichiarate le variazioni relative alla modifica del numero dei componenti famigliari quando si tratta di soggetti residenti nello stesso nucleo famigliare. Devono, invece, essere dichiarate le variazione del numero dei componenti nei casi di soggetti non residenti o soggetti residenti in nuclei separati rispetto a quello dell'intestatario della denuncia Tares.

La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante o dai soggetti conviventi entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è cessata l'occupazione (locali liberi da cose e persone). La tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione rispetto ai termini sopra indicati, ma entro l'anno, avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione stessa salvo non sia debitamente databile e documentabile la fine dell'utilizzo dei locali.

I motivi più ricorrenti che implicano un obbligo di nuova denuncia, denuncia di variazione o cessazione sono:

  • le nuove occupazioni effettuate da soggetti a seguito di immigrazione o di costituzione di una nuova famiglia;
  • il trasferimento nell'ambito del Comune poiché comporta una variazione della metratura dei locali o delle aree occupate ed un nuovo recapito;
  • il cambio di intestazione della denuncia nei casi di subentro per decesso o emigrazione del precedente dichiarante;
  • i casi di emigrazione o trasferimento ad altro Comune.

Le denunce devono contenere obbligatoriamente tutti i dati richiesti: in mancanza il modello non può essere considerato "dichiarazione valida" e saranno erogabili le sanzioni di legge per omessa o infedele denuncia.

Pagamento

Per l'anno 2013, in deroga all'art. 14 del DL 201/2011, trova applicazione un regime transitorio che prevede il versamento della Tares in due rate:

  1. acconto entro il 15 luglio, calcolato con le tariffe tarsu 2012 oltre al tributo provinciale, pagabile con bollettino di conto corrente postale intestato al Comune;
  2. saldo entro il 16 dicembre, calcolato, a conguaglio sulla prima rata, con le tariffe 2013, oltre al tributo provinciale, fissato dalla Provincia nella misura del 5% della tassa dovuta.
    Con il saldo il Comune provvederà a conteggiare anche la maggiorazione per i servizi indivisibili, riservata allo Stato, applicando la misura standard di 0,30 euro al metro quadrato, che dovrà essere versata in unica soluzione, unitamente all'ultima rata entro il 16 dicembre.

Al fine di semplificare il pagamento, il Comune provvederà ad inviare per posta semplice, al domicilio del contribuente, inviti di pagamento con la specifica delle somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale unitamente al modello di pagamento (mod. F24).

Documentazione

La modulistica è in distribuzione presso l'ufficio Urca, il Servizio Tributi o scaricabile da questo sito web.

Costi

La tariffa è articolata nelle categorie di utenza domestica e non domestica ed è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.

Deve essere determinata annualmente in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, risultanti dal piano finanziario relativo all'esercizio di riferimento.
Sono previste agevolazioni e riduzioni sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche nei termini e nelle misure disciplinate dal vigente regolamento comunale in materia di Tares.
Per l'anno 2013 il Consiglio comunale ha approvato le tariffe deliberazione n. 59 del 26/06/2013 poi revocata e sostituita dalla successiva deliberazione n. 82 del 23/10/2013.

 

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