Sezioni

TARI (Tassa sui Rifiuti)

Oggetto

La Tari è la nuova tassa che dal 1 gennaio 2014 sostituisce la Tares.

Istituita con Legge 27/12/2013 n. 147 e confermata dalla Legge 160/2019, è dovuta per l'occupazione o la semplice detenzione di locali ed aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti ed è destinata a finanziare il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento.

Uffici e competenze

Ufficio responsabile e al quale rivolgersi: Tributi

Destinatari

Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte operative (solo per le attività) suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

La Tari è quindi dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree operative scoperte, per le quali si realizza il presupposto impositivo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
Nel caso di multiproprietà e di centri commerciali, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune.

L'acquisizione della residenza anagrafica o la presenza di arredo con attivazione dei pubblici servizi (luce, gas o acqua), costituiscono presunzione dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti non comporta esonero o riduzione del tributo.

Procedimento

Denuncia

Come per i prelievi precedenti, anche la TARI non viene applicata automaticamente sulla base delle risultanze anagrafiche o altre pratiche comunali, ma è necessario, ai fini della sua applicazione, che i contribuenti presentino al Comune apposita dichiarazione per denunciare nuove occupazioni od ogni altra eventuale variazione, intervenuta successivamente alla dichiarazione iniziale.

La dichiarazione di inizio occupazione o di variazione deve essere presentata entro il mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto che ne determina l’obbligo e conserva efficacia anche per le annualità successive qualora non si verifichino modificazione dei dati dichiarati. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto dal primo giorno del mese successivo all'inizio dell'occupazione o della variazione.
Non devono essere dichiarate le variazioni relative alla modifica del numero degli occupanti quando si tratta di soggetti residenti nello stesso nucleo famigliare. Devono, invece, essere dichiarate le variazione del numero dei componenti nel caso di soggetti non residenti o soggetti residenti in nuclei separati rispetto a quello dell'intestatario della denuncia Tari.
La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante o dai soggetti coobbligati entro il mese successivo a quello in cui è cessata l'occupazione (locali liberi da cose e persone) con effetto dal primo giorno del mese successivo alla fine dell'occupazione.

La tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione rispetto ai termini sopra indicati, ma entro l'anno, avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione stessa salvo non sia debitamente databile e documentabile la fine dell'utilizzo dei locali.
I motivi più ricorrenti che implicano un obbligo di nuova denuncia, denuncia di variazione o cessazione sono:

  • le nuove occupazioni effettuate da soggetti a seguito di immigrazione o di costituzione di una nuova famiglia;
  • il trasferimento nell'ambito del Comune poiché comporta una variazione della metratura dei locali o delle aree occupate ed un nuovo recapito;
  • il cambio di intestazione della denuncia nei casi di subentro per decesso o emigrazione del precedente dichiarante;
  • i casi di emigrazione o trasferimento ad altro Comune.

Le denunce devono contenere obbligatoriamente tutti i dati richiesti: in mancanza il modello non può essere considerato "dichiarazione valida" e saranno erogabili le sanzioni di legge per omessa o infedele denuncia.

Agevolazioni e riduzioni

Sono previste agevolazioni e riduzioni sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, legate alla potenziale minore produzione di rifiuti, nei termini e nelle misure disciplinate dal vigente regolamento comunale in materia di Tari.

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

In questo caso l’utenza è esclusa dalla corresponsione della quota variabile della tassa che resta dovuta per la sola parte fissa.

La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere comunicata al Comune con le modalità e i tempi previsti dalle disposizioni dell’art. 25-bis del vigente Regolamento TARI.

Le riduzioni possono essere richieste con l’utilizzo degli appositi modelli, disponibili alla pagina della modulistica, in occasione della presentazione della denuncia iniziale o, successivamente, quando si verificano le condizioni che ne consentono l’accesso.

Per l’anno 2021

L’Amministrazione Comunale ha deciso l’adozione di misure straordinarie di sostegno alle attività, volte a mitigare gli effetti negativi prodotti sul tessuto commerciale e produttivo comunale dal perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Le agevolazioni, rese possibili dall’impiego di risorse proprie dell’ente e da stanziamenti del governo centrale, ai sensi della facoltà concessa dall’art 6 del D.L. 73/21, sono state disposte a favore di tutte le utenze non domestiche, in misura differenziata, in relazione alla tipologia di attività svolta, al periodo di chiusura e alle difficoltà nella ripresa delle attività.

Le riduzioni approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 30/06/2021, in misura variabile tra il 5 e il 60% della tassa dovuta, sono state riconosciute automaticamente sulla base delle risultanze della banca dati Tari e applicate, nel rispetto del criterio di semplificazione, già in fase di elaborazione della TARI 2021, sulla tassa dovuta per l’anno in corso.

L’elenco delle riduzioni approvate per ciascuna categoria di utenza è disponibile in allegato alla delibera di approvazione delle tariffe TARI

Pagamento

I versamenti sono, di norma, previsti in due rate, con scadenza:

  • al 16 giugno per l’acconto, posticipata al 31/7 per l’anno 2022
  • al 16 dicembre per il saldo

Il contribuente ha la facoltà di pagare l’intero tributo annuale in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

Al fine di semplificare il pagamento il Comune provvede ad inviare ai contribuenti avvisi di pagamento della tassa dovuta, calcolata con riferimento all’ultima dichiarazione presentata, unitamente al modello di versamento precompilato (mod. F24) che, senza aggravio di ulteriori spese, dovrà essere utilizzato per il pagamento presso qualsiasi Ufficio bancario o postale o tramite home banking.

Il contribuente può fare richiesta dell’invio del prospetto di pagamento dematerializzato utilizzando il modello predisposto e disponibile alla pagina della modulistica.

Se il contribuente è all'estero ma ha un conto corrente in Italia può comunque effettuare il pagamento del F24 tramite i servizi di home banking.

Nel caso in cui non sia possibile effettuare il versamento della TARI utilizzando il modello F24, per eseguire il pagamento dall’estero occorre provvedere mediante bonifico su conto:

  • codice IBAN Comune di Zola Predosa:  IT71 P030 6937 1331 0000 0046 007
  • codice BIC (o SWIFT):   BCITITMM
  • causale "codice fiscale dell’intestataro – TA.RI. – Annualità di riferimento”

La copia dell’operazione deve poi essere inoltrata, subito dopo l’esecuzione del bonifico, per i successivi controlli a tributi@comune.zolapredosa.bo.it

Eventuali difformità od errori rilevati nell’avviso di pagamento rispetto alla situazione reale, devono essere comunicati tempestivamente al Servizio Tributi con rettifica alla denuncia presentata per i casi di intervenuta variazione nella posizione dichiarata o con semplice istanza per i casi di errore riscontrato nell’esposizione dei dati.

Solo per i versamenti dovuti a seguito di attività di accertamento d’ufficio e o di riscossione coattiva, è ammessa la rateizzazione del pagamento nelle forme e nelle misure previste dal vigente Regolamento delle Entrate tributarie.

Nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento di un importo superiore al dovuto è possibile presentare domanda di rimborso compilando la modulistica predisposta e allegando la documentazione richiesta.

Per approfondimenti consultare la scheda dei rimborsi.

Come si determina il tributo

In attesa dell’introduzione di un sistema di misurazione puntuale del rifiuto conferito, la tariffa adottata, in forma monomia, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.

La tariffa è articolata nelle categorie di:

  • utenze domestiche, diversificate per numero di occupanti;
  • utenze non domestiche, diversificate per tipologia di attività.

Le tariffe sono determinate annualmente in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi che il Comune sostiene per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, risultanti dal piano economico finanziario relativo all'esercizio di riferimento.

La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.

La base imponibile, sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche, è costituita, sino a diversa disposizione normativa, dalla superficie calpestabile, misurata sul filo interno dei muri per i locali, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a 1,50 metri, e sul perimetro interno per le aree scoperte.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti, salvo le stesse non abbiano subito variazioni che impongono la presentazione di una nuova denuncia.

Alla TARI si somma, ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. n. 504/92, il Tributo per le funzioni ambientali (TEFA), a favore della Città Metropolitana di Bologna, definito annualmente in misura percentuale sulla tassa dovuta.

L’importo dovuto dal contribuente si determina applicando alla base imponibile le tariffe deliberate dal Comune, tenuto conto della situazione di possesso e delle eventuali agevolazioni e/o riduzioni richieste e previste dal Regolamento comunale TARI.

Si riportano alcuni esempi pratici di calcolo della TARI (negli esempi le tariffe applicate sono quelle approvate per il 2020):

UTENZA DOMESTICA:

  • ABITAZIONE con 3 occupanti, tariffa monomia €/mq/anno 1,59828; 
    superficie occupata 100 mq;
    periodo di occupazione 365 giorni;
    Tassa rifiuti: € 1,59828 * 100 * (365/365) = € 159,83 +
    Tributo Ambientale: € 159,83* 5/100 = € 7,99
    Totale dovuto dal contribuente: = € 167,82 arrotondato a € 168,00
  • ABITAZIONE con 3 occupanti, tariffa monomia €/mq/anno 1,59828;
    superficie occupata 100 mq;
    periodo di occupazione gennaio/luglio 212 giorni;
    Tassa rifiuti: € 1,59828 * 100 * (212/365) = € 92,83 +
    Tributo Ambientale: € 92,83 * 5/100 = € 4,64
    Totale dovuto dal contribuente: = € 97,47 arrotondato a € 97,00
  • ABITAZIONE con 5 occupanti, tariffa monomia €/mq/anno 1,72016;
    superficie occupata 100 mq;
    periodo di occupazione 365 giorni;
    riduzione 10% per compostaggio domestico
    Tassa rifiuti: € 1,72016 * 100 * (365/365) = € 172,02 –
    Riduzione 10% = € 17,20 +
    Tributo Ambientale: € 154,82* 5/100 = € 7,74
    Totale dovuto dal contribuente: = € 162,56 arrotondato a € 163,00

UTENZA NON DOMESTICA:

  • BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA tariffa monomia €/mq/anno 6,16351;
    superficie occupata 100 mq;
    periodo di occupazione 365 giorni;
    Tassa rifiuti: € 6,16351 * 100 * (365/365) = € 616,35 +
    Tributo Ambientale: € 616,35 * 5/100 = € 30,82
    Totale dovuto dal contribuente: = € 647,17 arrotondato a € 647,00
  • AUTOFFICINA, CARROZZERIA tariffa monomia €/mq/anno 3,21016;
    superficie occupata 100 mq;
    periodo di occupazione 365 giorni;
    riduzione 50% per rifiuti speciali
    Tassa rifiuti: € 3,21016 * 100 * (365/365) = € 321,02 –
    Riduzione 50% = € 160,51 +
    Tributo Ambientale: € 160,51 * 5/100 = € 8,03
    Totale dovuto dal contribuente: = € 168,54 arrotondato a € 169,00
 

Inadempimenti

In caso di errori od omissioni è possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso per sanare le eventuali inadempienze, sempre che non siano già state attivate da parte dell'ufficio le dovute attività di accertamento.
Per approfondimenti vai alla scheda del ravvedimento operoso.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento inviato per posta semplice, è notificato sollecito per omesso o insufficiente pagamento. L’atto indica l’importo della tassa non versata, con addebito delle spese di notifica, e definisce il termine di sessanta giorni dalla ricezione per eseguire il versamento, decorso il quale, in caso di inadempimento, si procederà all’emissione dell’accertamento esecutivo con irrogazione della sanzione per omesso pagamento di cui all’art.13 del D.Lgs. 471/1997, oltre agli interessi di mora e aggravio delle spese di riscossione.

Nel caso in cui l’invito di pagamento sia stato notificato ai sensi di legge, in mancanza del pagamento il Comune procederà direttamente all’emissione dell’accertamento esecutivo con irrogazione della sanzione per omesso pagamento di cui all’art.13 del D.Lgs. 471/1997, oltre agli interessi di mora e aggravio delle spese di riscossione.

In caso di omessa presentazione della denuncia, il Comune procederà al recupero di quanto dovuto con emissione di avviso di accertamento esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (art.1 comma 701 L.147/13, l'art.1 commi da 161 a 170 L.296/06 e i Decreti Legislativi nn. 471, 472, 473 del 18/12/1997). Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato nei termini e con le modalità di pagamento indicate nel provvedimento e gli atti di accertamento diventati definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive, consentendo l'ordinario calcolo della relativa tassa.

Sugli accertamenti e sulla riscossione coattiva è ammessa la possibilità di rateizzazione come prevista dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Documentazione

La modulistica è in distribuzione presso l'ufficio Urca, il Servizio Tributi o scaricabile da questo sito web.

Allegati e approfondimenti

TARSU e TARES

TARSU - Denuncia e pagamento (tributo abrogato dal 31/12/2012) 
TARSU - Agevolazioni e detassazioni (tributo abrogato dal 31/12/2012) 
TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) (tributo abrogato dal 31/12/2013)

Modulistica

Valuta questo sito