Sezioni

Imposta di soggiorno

Oggetto

L’Imposta di Soggiorno è un’imposta a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive del territorio comunale, che viene applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo della camera, sino ad un massimo di 5 euro a persona, per notte di soggiorno.

L’Imposta di Soggiorno può essere istituita dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte per finanziare, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 23/2011, interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, con la realizzazione di progetti per il rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione del territorio, la riqualificazione e gestione dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.

Uffici e competenze

Ufficio responsabile e al quale rivolgersi: Tributi e Riscossione.

Chi paga l’imposta di soggiorno

L’ospite non residente nel Comune di Zola Predosa che pernotta in una delle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extra alberghiere e nelle altre tipologie ricettive previste dalla normativa regionale nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’art. 4 del D.L. n. 50/2017, ubicati nel territorio del Comune di Zola Predosa.


A titolo esemplificativo:

  • alberghi
  • residenze turistico alberghiere
  • attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast)
  • agriturismi
  • case per ferie
  • affittacamere
  • case e appartamenti per vacanze
  • appartamenti ammobiliati per uso turistico
  • strutture turismo rurale
  • immobili destinati alla locazione breve
  • campeggi
  • villaggi turistici
  • ostelli.

Chi omette il pagamento è soggetto alle sanzioni previste dalla legge.

Non deve pagare l'imposta chi è alloggiato nelle strutture ricettive dal Comune di Zola Predosa a titolo gratuito o i residenti a Zola Predosa né tutti i soggetti che rientrano nelle esenzioni previste dal Regolamento Comunale.

Come si applica l’imposta

Il Responsabile l'imposta applica l’imposta di soggiorno sulla base di fasce di prezzo, riferite al costo della camera (comprensivo della colazione e al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) per singolo pernottamento e nel limite massimo di 5 pernottamenti consecutivi.
La tariffa dell’imposta di soggiorno a persona e a pernottamento si applica in funzione della fascia di prezzo relativa al costo della camera, a prescindere dal numero degli occupanti.

Fascia costo Tariffa a persona per singolo pernottamento
1 - 70,99 Euro 1,5 Euro
71 - 120,99 Euro 2,00 Euro
da 121 Euro e oltre 2,50 Euro


La soglia massima di 5 pernottamenti consecutivi si considera anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al responsabile del pagamento dell’imposta la ricevuta attestante la corresponsione dell’imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi.
In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all’interno dello stesso mese solare, l’imposta si applica limitatamente ai primi 5 pernottamenti: per soggiorni “ripetuti e sistematici” si intendono i soggiorni effettuati all’interno di settimane consecutive.
In caso di camere non vendute direttamente dalla struttura ricettiva al proprio ospite, l’imposta va corrisposta sulla base del prezzo a cui la camera è stata venduta dalla struttura ricettiva al tour operator o all’agenzia di viaggio. A tal fine il gestore della struttura ricettiva è tenuto a documentare, a richiesta del Comune, il suddetto prezzo.


Procedimento

L’Imposta di Soggiorno deve essere applicata da chi gestisce una struttura ricettiva sul territorio comunale o, nel caso di locazioni brevi (art. 4 comma 5ter d.l. 50/2017), da chi incassa il canone o il corrispettivo del soggiorno ovvero chi interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

Il gestore della struttura ricettiva, o chi incassa il canone nelle locazioni brevi, è individuato come Responsabile del pagamento d’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. In caso di mancato versamento da parte del contribuente, il gestore ovvero il percettore del canone di locazione, è tenuto a versare l’imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell’obbligazione tributaria.

Il Responsabile del pagamento dell’imposta è tenuto ad agevolare l’assolvimento dell’imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso.

A ogni struttura ricettiva viene fornito l’accesso al portale on line GEIS al quale ci si collega da internet all’indirizzo sotto riportato utilizzando le proprie credenziali SPID. Ogni legale rappresentate/titolare deve richiedere preventivamente l’accreditamento al Servizio Tributi. Per la richiesta è possibile compilare direttamente il format on line oppure utilizzare il modulo scaricabile (entrambi dalla pagina della modulistica, in fondo), consegnandolo al Servizio Tributi all’indirizzo mail tributi@comune.zolapredosa.bo.it o PEC comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it.
Nel caso in cui un legale rappresentante gestisca più strutture ricettive, dovrà richiedere l’accreditamento per ogni struttura. Nella richiesta è possibile inserire anche il nominativo di uno o più delegati che potranno accedere al portale con le proprie credenziali SPID o la Password ricevuta dal Comune.

Il Responsabile d'imposta deve richiedere il pagamento dell'Imposta di soggiorno al momento dell'incasso del soggiorno e rilasciare quietanza in uno di questi due modi:

  • con registrazione del pagamento in fattura/ricevuta;
  • utilizzando il bollettario informatico disponibile sul portale GEIS.

Rendicontazione trimestrale

Il Responsabile dell’imposta deve inviare una rendicontazione trimestrale al Comune contenente i pernottamenti registrati, sia imponibili che non, per il calcolo dell’imposta di soggiorno e l’imposta dovuta.
Attraverso il Portale GEIS del Comune, il Responsabile dell’imposta può compilare e trasmettere online la comunicazione. Il sistema, acquisita la comunicazione, effettua il calcolo del dovuto e assegna un numero di causale da indicare all’atto del pagamento.
Il Responsabile dell’imposta deve trasmettere la rendicontazione compilata esclusivamente attraverso il Portale, salvo casi eccezionali, adeguatamente motivati, di impossibilità di accesso al servizio online.
La rendicontazione trimestrale deve essere presentata in ogni caso, anche in assenza di pernottamenti nel trimestre considerato, entro 15 giorni dalla chiusura del relativo trimestre:

  • entro il 15 aprile per il I trimestre
  • entro il 15 luglio per il II trimestre
  • entro il 15 ottobre per il III trimestre
  • entro il 15 gennaio per il IV trimestre

Riversamento

Il Responsabile dell’imposta deve effettuare il riversamento, entro le stesse scadenze
previste per la rendicontazione, tramite:

  1. sistema pagoPA, la piattaforma digitale prevista in attuazione dell’art. 5 del Cad (Codice dell’Amministrazione digitale) e adottata obbligatoriamente da tutte le pubbliche amministrazioni.
    Al momento dell'invio della rendicontazione trimestrale il portale GEIS rilascia l'avviso pagoPA contenente i dati necessari per il versamento, che si può effettuare tramite i canali quali:
    - Sito del Comune di Zola Predosa
    - i servizi di home banking
    - App IO e altre app di pagamenti
    - le agenzie bancarie e gli sportelli Atm abilitati
    - gli uffici postali, utilizzando il codice QR pagoPA o il bollettino postale PA
    - gli esercenti convenzionati che espongono il logo pagoPA (bar, edicole, farmacie,
    ricevitorie, supermercati, tabaccherie...).
    I soggetti abilitati a gestire i pagamenti sul sistema pagoPA sono definiti Prestatori di
    servizi di pagamento (Psp).
    Consulta l’elenco dei prestatori di servizi di pagamento aderenti a pagoPa.
    Per ogni ulteriore informazione > pagoPA 

  2. Accredito su conto corrente di Tesoreria del Comune di Zola Predosa. Il versamento deve essere eseguito sul cc bancario acceso presso:
    INTESA SANPAOLO SPA
    IBAN: IT71 P030 6937 1331 0000 0046 007
    Indicando nella causale: Ragione Sociale e Codice Fiscale
    Riversamento Imposta di Soggiorno relativa al trimestre n.ro/anno
    Codice ricevuta assegnato dal portale GEIS all’invio della rendicontazione trimestrale

Dichiarazione annuale

Il Responsabile dell’imposta deve presentare la dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo (la condizione che rende obbligatorio il pagamento dell'imposta) così come previsto dall’articolo 4 c. 1-ter del D.Lgs. 23/2011 e dell’art. 4 c. 5-ter del D.L. 50/2017.
Consulta le Faq sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Per informazioni sul contenuto della dichiarazione e sulle modalità di trasmissione
consulta il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Conto della gestione

I dati della rendicontazione trimestrale sono utilizzati per la compilazione del conto giudiziale della gestione che il Responsabile ha l'obbligo di rendere all'Amministrazione comunale entro il termine ultimo del 30 gennaio dell'anno solare successivo.
Il Responsabile dell’imposta deve sottoscrivere e trasmettere online il conto giudiziale al Comune nella sezione dedicata del portale Geis.


Conservazione della documentazione

Il Responsabile dell’imposta è tenuto a conservare tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno fino al 31 dicembre del 5° anno successivo al presupposto d’imposta.

Esenzioni

Non devono pagare l'imposta di soggiorno:
a) i minori di 14 anni;
b) gli studenti universitari regolarmente iscritti all'Università di Bologna o presso istituti di alta formazione artistica e musicale di Bologna (equiparati alla formazione universitaria). L’esenzione trova applicazione esclusivamente sulla base del certificato di iscrizione che il soggiornante è tenuto a presentare al Comune per il tramite della struttura ricettiva;
c) i soggetti che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital (day surgery/day service) presso ospedali pubblici e/o strutture di cura private anche non accreditate del territorio metropolitano, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso ospedali pubblici e/o strutture di cura private anche non accreditate del territorio metropolitano, in ragione di un accompagnatore per paziente, limitatamente ai pernottamenti ricadenti nel periodo di ricovero o di terapia, ivi compreso il pernottamento immediatamente antecedente il ricovero o la terapia. Sono eccezionalmente esenti
entrambi i genitori che assistano il figlio in regime di day hospital (daysurgery/dayservice) o di ricovero ospedaliero se di età inferiore ad anni 14. L’esenzione trova applicazione esclusivamente sulla base di apposita certificazione della struttura sanitaria (attestante le generalità del paziente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero) che il soggiornante è tenuto a presentare al Comune per il tramite della struttura ricettiva.
d) I portatori di handicap grave e un loro accompagnatore. La condizione di disabilità deve essere certificata ai sensi della Legge n.104/92 o di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza, per i cittadini stranieri;
e) I soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dal Comune di Zola Predosa o da altre autorità pubbliche nell'ambito della propria attività istituzionale per fronteggiare situazioni di carattere sociale, di emergenza conseguente ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario, posto che in tali casi il pernottamento nella struttura ricettiva concretizza una modalità di intervento istituzionale socio-assistenziale.
f) Il personale appartenente alle Forze dell’ordine e alle Forze armate, gli operatori sanitari che lavorano presso ospedali pubblici, che soggiornano per esigenze di servizio.
L’esenzione trova applicazione esclusivamente sulla base di apposita dichiarazione della competente autorità pubblica (attestante le generalità del soggiornante ed il periodo di riferimento) che il cliente è tenuto a presentare al Comune per il tramite della struttura ricettiva;
g) gli autisti dei bus turistici e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo.
Le esenzioni sono subordinate alla consegna al gestore della apposita dichiarazione, resa sul modello scaricabilecompilata e sottoscritta a cura del soggetto che beneficia dell’esenzione corredata della necessaria certificazione, quando prevista dal regolamento.

Sanzioni

Il Responsabile dell’imposta può essere sanzionato in caso di:

  • mancato o ritardato versamento con una sanzione amministrativa pari al trenta per cento
    dell’importo non versato o versato in ritardo;
  • omessa presentazione della dichiarazione annuale, con una sanzione amministrativa che
    varia dal 100 al 200% dell’importo non versato, con un minimo di euro 50,00;
  • dichiarazione annuale infedele, con una sanzione amministrativa che varia dal 50 al 100%
    dell’importo non versato, con un minimo di euro 50,00;
  • omessa o infedele rendicontazione trimestrale ed ogni altra omissione o irregolarità riscontrata in relazione agli obblighi previsti dal Regolamento vigente, con una sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro, prevista per la violazione di norme regolamentari.

La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell’ambito delle singole fattispecie e sulla recidività dei comportamenti.
In caso di errori od omissioni è possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso per sanare le eventuali inadempienze, sempre che non siano già state attivate da parte dell'ufficio le dovute attività di accertamento. Per approfondimenti vai alla scheda del ravvedimento operoso.

Modulistica e gestionali online

> Vai alla pagina della modulistica Imposta di Soggiorno 
> Vai al portale GEIS con SPID
> Vai al portale GEIS con credenziali

https://geis.tributi.eng.it/geis-portal-spid/faces/pages/system/abilitazioneUtenteErrore.xhtml?cid=16

Per approfondimenti

FAQ
Locandina
Regolamento Imposta di Soggiorno 2023
Entrate tributarie e riscossione coattiva entrate tributarie comunali
Decreto Legislativo n. 23/2011 articolo 4
Decreto legge n. 50/2017 articolo 4 (locazioni brevi)
Dichiarazione Annuale Modello (da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 30/6 successivo)
Dichiarazione Annuale - Istruzioni
Modello 21 Conto di Gestione (da inviare al Comune entro il 30 gennaio successivo)

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