Sezioni

Sisma bonus” classico per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici - scadenza per l'esecuzione dei lavori 31 dicembre 2021

[Contribuenti anche titolari di reddito d'impresa che possiedono o detengono l'immobile oggetto di intervento] La Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) conferma anche per il 2021i l’“Sismabonus” classico per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici. L'agevolazione prevede detrazioni Irpef o Ires quando si eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici.

A chi si rivolge

Contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires). L’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 ha esteso il beneficio anche ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Cosa prevede e cosa offre 

Per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 per interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%, da calcolare su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e fruibile in cinque rate annuali di pari importo.
La detrazione sale al 70%, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero all’80%, se si passa a due classi di rischio inferiori.
Il beneficio fiscale è maggiore in caso di interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali:
- 75%, se c’è passaggio a una classe di rischio inferiore;
- 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
In questo caso, la detrazione deve essere calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. 

Scadenza e modalità di richiesta

Il bonus viene erogato come riduzione delle imposte dovute, in cinque rate annuali di pari importo. Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico possono optare, in alternativa:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Link utili

Sisma Bonus - Agenzia delle Entrate

Valuta questo sito