Intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti - scadenza 31 marzo 2023
A chi si rivolge
Persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti. Rientrano tra i beneficiari:
a) gli imprenditori agricoli singoli e associati;
b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute;
c) le cooperative agricole;
d) le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
e) i consorzi di tutela autorizzati.
Gli aiuti sono erogati dall’OP direttamente al singolo beneficiario, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.
Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di aiuto, allega alla domanda il consenso all’ intervento sottoscritto dal proprietario.
Cosa prevede
Sono ammissibili: la riconversione varietale; la ristrutturazione; il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento.
È esclusa l'ordinaria manutenzione.
Cosa offre
Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato come:
a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione dell’intervento;
b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
La compensazione delle perdite di reddito, di cui alla lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l’importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha.
Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla lettera b), è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate.
Per le zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica è facoltà del produttore richiedere di erogare il contributo sulla base dei costi effettivamente sostenuti.
Per l’annualità 2023/24 il contributo viene erogato sulla base dei costi effettivamente sostenuti nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/ha.
Tale livello massimo di contribuzione è elevabile a 22.000 €/ha o a 24.500 €/ha nelle Regioni classificate come meno sviluppate, esclusivamente per sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica.
Tali zone sono individuate dalle Regioni con propri provvedimenti.
Scadenza e modalità di presentazione
Il termine per la presentazione della domanda all’OP è il 28 febbraio di ogni anno e, per la prima volta, il 31 marzo 2023 secondo modalità stabilite da Agea d’intesa con le Regioni. Con successiva circolare, emanata da Agea, sentite le Regioni, vengono individuate le modalità applicative, ivi comprese quelle relative alle procedure di controllo, di autorizzazione ai pagamenti e di applicazione delle penalità.
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