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Avviso Pubblico 2019 relativo al Tipo di Operazione 16.8.01 “Elaborazione di Piani di Gestione Forestale” della Misura 16 “Cooperazione” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - scadenza 17 febbraio 2020

[Gestione Forestale] La Regione Emilia Romagna intende promuovere la cooperazione tra più soggetti per la redazione di un piano di gestione delle superfici forestali condotte dai soggetti cooperanti. Il Piano di gestione forestale (sin.: Piano economico, Piano di assestamento forestale) deve programmare gli interventi selvicolturali e la gestione sostenibile delle superfici forestali in maniera conforme alla vigente normativa di settore e coerente con i principi della Gestione Forestale Sostenibile e con gli strumenti regionali di pianificazione forestale. La domanda è finalizzata alla redazione di un Piano di gestione forestale unitario tramite il quale gestire le proprietà boschive. Tale programmazione una volta approvata, diverrà vincolante per i soggetti aderenti e beneficiari del contributo, e consentirà un utilizzo più razionale e sostenibile delle risorse forestali. Il tipo di operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della Priorità 5 del Programma di Sviluppo Rurale con riferimento ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici e alla green economy e in particolare agli obiettivi della focus area P5E “Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale”.

Beneficiari 

L’avviso è destinato a “soggetti collettivi”, in coerenza con le finalità della Misura 16 “Cooperazione”, che persegue l'integrazione tra i soggetti interessati per rispondere in modo più efficace alle esigenze del territorio. La domanda di sostegno per la redazione del Piano di gestione forestale può essere presentata da Associazioni temporanee di impresa (A.T.I.) costituite tra due o più soggetti privati conduttori/possessori di superfici boscate. All’interno della A.T.I. dovrà essere individuato un soggetto beneficiario capofila a cui sarà conferito il mandato a presentare la domanda di sostegno. Gli altri soggetti mandanti figurano anch’essi in domanda quali soggetti beneficiari per le spese di loro competenza. Spetta al soggetto capofila, in qualità di mandatario, affidare il servizio per la redazione del Piano di gestione forestale. Ove il raggruppamento temporaneo non sia già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, i richiedenti devono comunque costituirlo entro 60 giorni continuativi dalla richiesta che la Regione invierà successivamente all’atto di approvazione della graduatoria. Il raggruppamento temporaneo deve avere durata almeno fino all’erogazione dei contributi. La domanda di sostegno per la redazione del Piano di gestione forestale può essere altresì presentata da soggetti di diritto pubblico o privato che, per loro natura, sono da considerarsi intrinsecamente “soggetti collettivi”. Sono riconosciuti soggetti beneficiari e idonei a presentare la domanda di sostegno come singolo richiedente: 
- i Consorzi forestali costituitosi ai sensi della Legge Regionale n. 30/1981 per i boschi dei propri associati; 
- le Proprietà collettive per i propri boschi; 
- le Unioni di Comuni per i boschi condotti direttamente o dai Comuni ad esse appartenenti. 
I Consorzi forestali possono svolgere la sola funzione di soggetto aggregatore e di supporto tecnico-amministrativo ai propri consorziati, oppure possono essi stessi condurre direttamente una parte o la totalità dei terreni boscati che verranno assoggettati a Piano di gestione forestale. 
I piani proposti dai Consorzi e dalle Unioni dovranno riguardare terreni di due o più soggetti: il Piano del Consorzio deve interessare i terreni di almeno due consorziati, il Piano dell’Unione deve interessare i terreni di più Comuni o i terreni condotti dall’Unione stessa e quelli afferenti ad almeno un Comune. I soggetti beneficiari sono coloro che sosterranno le spese e per i quali viene previsto il pagamento della rispettiva quota del sostegno, essi sono responsabili finanziariamente delle attività che verranno realizzate nell’ambito dell’operazione. 

Iniziative Ammissibili

Il tipo di operazione è attivabile per piani di gestione forestale ricadenti su tutto il territorio regionale. 
Sono ammissibili Piani di gestione di complessi forestali con superficie totale non inferiore a 100 ettari. L’erogazione del contributo è subordinata all’approvazione dei Piani di gestione da parte della Regione. Gli aiuti per il Piano di gestione forestale e gli atti riguardanti la sua approvazione potranno riguardare esclusivamente superfici forestali ricadenti in Emilia-Romagna. Le superfici boscate proposte per i Piani di gestione forestale non potranno essere presenti in più di una domanda di sostegno dell’avviso. I gestori delle superfici forestali propongono in sede di domanda di sostegno gli “indirizzi tecnico-programmatici” dei Piani. I Piani di gestione forestale dovranno risultare coerenti con gli indirizzi proposti e rispettosi delle eventuali prescrizioni poste dalla Regione durante l’istruttoria finalizzata alla concessione del sostegno. Gli indirizzi tecnico programmatici saranno ritenuti ammissibili se sviluppati in coerenza con: 
- il Piano forestale regionale 2014-2020 approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 80/2016; 
- i criteri della Gestione Forestale Sostenibile (GFS) definiti nella Conferenza Ministeriale sulla Protezione delle Foreste in Europa di Helsinki (1993); 
- gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti nell’area interessata; 
- la normativa regionale di riferimento: il Regolamento (Forestale) Regionale n. 3 del 1° agosto 2018, la Deliberazione della Giunta regionale n. 1537 del 20 ottobre 2015, la Determinazione regionale n. 7001 del 22 aprile 2016 e loro eventuali successive modifiche e integrazioni; 
- la normativa dei Siti della Rete Natura 2000 e delle Aree protette eventualmente presenti in concomitanza dei complessi forestali. 
Sia per il calcolo delle somme ammissibili a sostegno che per l’attribuzione delle priorità territoriali verranno prese a riferimento le sole superfici forestali che non sono mai state oggetto di assestamento forestale (nuovi piani) e quelle che necessitano di revisione perché hanno il piano di gestione forestale scaduto o in scadenza entro l’anno 2023 (piani in revisione). Per l’individuazione dei piani attualmente vigenti o scaduti e per le rispettive superfici si dovranno prendere a riferimento gli elenchi di cui all’Allegato B e la cartografia del sistema informativo forestale regionale. Possono essere accorpate in un unico piano di gestione superfici forestali mai assestate e superfici di piani in revisione appunto nell’ottica di permettere la gestione unitaria di un maggior numero possibile di soggetti cooperanti tra loro. Se ritenuto opportuno e utile per una buona gestione di determinati ambiti territoriali, potranno inoltre essere accorpate ai nuovi piani che verranno realizzati nell’ambito dell’avviso anche ulteriori superfici boscate dotate di piani ancora vigenti e con scadenza successiva al 2023 (anche se per esse non potrà essere riconosciuto alcun contributo e non verranno conteggiate nel calcolo dei punteggi finalizzati alla formazione della graduatoria delle domande di sostegno). Sono ammissibili al sostegno le attività funzionali alla redazione del Piano di gestione forestale e nello specifico: le verifiche sulle proprietà, i rilievi di campagna (rilievi dendrometrici e descrizioni particellari), l’informatizzazione del Piano, l’eventuale realizzazione di aree campione, la produzione delle bozze dei documenti di Piano da sottoporre ad istruttoria tecnica, la produzione degli elaborati finali del Piano da sottoporre ad autorizzazione riportanti le eventuali correzioni, modifiche ed integrazioni a recepimento di quanto emerso in fase istruttoria. Le domande devono avere una dimensione minima di spesa ammissibile di € 3.500,00. 

Contributi

La dotazione finanziaria assegnata all’avviso è di € 600.000,00. L’intensità del sostegno è fissata al 100% della spesa ammessa; il contributo massimo ammesso non potrà superare la soglia di € 100.000,00. Il massimale di aiuto non potrà comunque superare i limiti dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per gli aiuti in regime “de minimis” ed i contributi saranno concessi ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013. 

Procedure e termini

Le domande di sostegno devono essere presentate al Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna della Regione Emilia-Romagna utilizzando specifica piattaforma del sistema informativo SIAG, resa disponibile nel sito di AGREA (http://agrea.regione.emilia-romagna.it), secondo le procedure definite dallo stesso Organismo Pagatore Regionale nella “PROCEDURA OPERATIVA GENERALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE". Le domande di sostegno devono essere presentate con le modalità previste dalla Procedura Operativa Generale entro le ore 13.00 del 17 febbraio 2020

Link utili

D.G.R. n. 2093/19  

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