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nuovo avviso #Conciliamo - scadenza 18 dicembre 2019

[Welfare aziendale] Il Dipartimento per le politiche della famiglia - Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato, il nuovo avviso #Conciliamo (che sostituisce l'avviso pubblicato il 26/08/19). La misura sostiene la realizzazione di progetti di welfare aziendale, che consentano ai datori di lavoro di sviluppare azioni in favore dei propri lavoratori al fine di assecondare i loro bisogni e quelli delle loro famiglie. In particolare, interventi posti in essere nel contesto dell’ambiente di lavoro, volti a promuovere un welfare su misura e incentivare lo sviluppo di progetti capaci di risolvere problemi e priorità comuni e impattare positivamente sulla qualità della vita dei lavoratori e delle lavoratrici e quindi sulla produttività delle imprese.

Beneficiari 

Possono presentare domanda di finanziamento le imprese, ai sensi dell’articolo 2082 c.c. e dell’articolo 2083 c.c., aventi sede legale o unità operative sul territorio nazionale.
Possono presentare domanda di finanziamento i consorzi e i gruppi di società collegate o controllate, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., purché tutti i partecipanti al soggetto collettivo siano finanziabili ai sensi dei commi 1 e 5 Articolo 3 dell’Avviso.
I soggetti di cui ai commi 1 e 2 Articolo 3 dell’Avviso possono partecipare anche in forma associata con altri soggetti aventi gli stessi requisiti di cui ai commi 1 e 5 Articolo 3 dell’Avviso, costituendosi in associazione temporanea di scopo (ATS), contratto di rete o associazione temporanea d’impresa (ATI). I soggetti di cui ai commi 2 e 3 Articolo 3 dell’Avviso individuano, un capofila che presenta una unica domanda di finanziamento, un unico progetto e un unico piano finanziario.
Al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso il soggetto proponente di cui ai commi 1, 2 e 3 Articolo 3 dell’Avviso deve trovarsi nelle seguenti condizioni, a pena di esclusione: 
a. aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e/o regionali e/o comunitarie; 
b. non aver subito sanzioni definitivamente accertate che comportino l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi; 
c. contribuire ai costi del progetto secondo le percentuali indicate nell’articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), e d) dell’Avviso; 
d. essere iscritti al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente e, ove previsto, negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento; 
e. avere la sede legale principale, o unità operative sul territorio nazionale; 
f. non trovarsi in alcuna delle situazioni previste come causa di esclusione dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
g. non essere in stato di liquidazione volontaria; 
h. non essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione.
In caso di ammissione, il finanziamento dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 Articolo 3 dell’Avviso sarà erogato dal Dipartimento al capofila e da questi ripartito tra i soggetti partecipanti, in base a quanto dichiarato nella domanda. Il capofila dei soggetti, di cui ai commi 2 e 3 Articolo 3 dell’Avviso, è responsabile nei confronti del Dipartimento della corretta attuazione e rendicontazione del progetto, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 16 dell’Avviso. 

Iniziative ammissibili

Le proposte progettuali devono prevedere azioni, nel contesto dell’ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione, che perseguano uno o più dei seguenti obiettivi riguardanti il rapporto tra la famiglia e l’attività lavorativa: 
a. crescita della natalità; 
b. riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne; 
c. incremento dell’occupazione femminile; 
d. contrasto dell’abbandono degli anziani; 
e. supporto della famiglia in presenza di componenti disabili; 
f. tutela della salute. 
Le proposte progettuali devono perseguire gli obiettivi previsti all’articolo 2 dell’Avviso e riferirsi alle categorie di azioni indicate nell’allegato 3 allo stesso, prevedendo lo sviluppo di azioni già intraprese e/o l’introduzione di nuove azioni di welfare aziendale nel contesto dell’ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione. Le azioni progettuali possono prevedere l’attivazione di reti con enti territoriali, imprese, enti pubblici e soggetti del privato sociale. Per “reti” si intendono partenariati o altri sistemi di partecipazione integrata di soggetti pubblici e privati alla progettazione, realizzazione o finanziamento di azioni per la conciliazione tra vita professionale e vita familiare, funzionali alla sostenibilità futura del progetto e all’impatto sul territorio in cui la rete e il proponente insistono. Tale partecipazione - che deve essere comprovata da specifiche lettere di intenti, da produrre unitamente alla domanda di finanziamento - è a titolo gratuito e non sono ammessi in nessun caso rimborsi spese o altre forme di corrispettivo. 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 30 aprile 2019 di riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche della famiglia, le imprese che presentano progetti relativi ai servizi alla persona di competenza comunale coinvolgono il Comune o i Comuni di riferimento nella realizzazione del progetto, qualora l’Ente locale o gli Enti locali siano interessati. A pena di esclusione la durata delle azioni progettuali è fissata in 24 mesi e ai fini del computo della durata del progetto non sono presi in considerazione la rilevazione dei dati e le attività di studio finalizzati alla redazione del progetto. Sono escluse dal finanziamento le proposte progettuali che prevedono esclusivamente attività di studio e di ricerca o convegnistica. I destinatari delle azioni progettuali sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, anche in part time, del soggetto proponente sia in forma singola che associata, inclusi i dirigenti. Sono altresì ricompresi tra i destinatari, alle medesime condizioni, i soci lavoratori e le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione nonché i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione purché la natura e le modalità di esecuzione del rapporto siano compatibili con la tipologia e con la durata dell’azione proposta con la domanda di finanziamento. La realizzazione delle attività progettuali è svolta in via esclusiva dal soggetto proponente, sia in forma singola che associata. L’affidamento a soggetti terzi è ammesso solo laddove il soggetto proponente non sia in possesso delle competenze necessarie a svolgere alcuni interventi progettati o non disponga dei beni e servizi oggetto dell’affidamento, e purché i soggetti terzi soddisfino i requisiti generali di partecipazione di cui all’articolo 3, comma 5, lett. b), d) f), g) e h) dell’Avviso e l’affidamento sia adeguatamente descritto e motivato nel modello di domanda, nonché rispondente ai criteri di cui alla “Guida alla compilazione” (cfr. Allegato n. 2). Si applica l’articolo 89, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Contributi

La dotazione finanziaria dell’Avviso è pari ad euro 74.000.000,00. La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale deve essere compresa: 
a. tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila euro) e un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila euro) per le imprese con meno di 10 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori ai 2 milioni di euro (microimprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 10% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta; 
b. tra un minimo di euro 30.000,00 (trentamila euro) e un massimo di euro 100.000,00 (centomila euro) per le imprese con meno di 50 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori a 10 milioni di euro (piccole imprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 15% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta; 
c. tra un minimo di euro 100.000,00 (centomila euro) e un massimo di euro 300.000,00 (trecentomila euro) per le imprese con un numero di dipendenti che va dalle 50 alle 250 unità e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori a 50 milioni di euro (medie imprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 20% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta; 
d. tra un minimo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila euro) e un massimo di euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila di euro) per le imprese con più di 250 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano superiori a 50 milioni di euro (grandi imprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 30% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta. Per i consorzi, le reti di imprese, i gruppi di società collegate o controllate, le associazioni temporanee di scopo e le associazioni temporanee d’impresa di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 dell’Avviso, il progetto viene finanziato - applicando la medesima percentuale di cofinanziamento - nella misura prevista alle lettere a), b), c) e d) di cui sopra - qualora il soggetto collettivo rientri nei paramenti indicati nelle stesse lettere a), b), c) e d) tenendo conto della somma del numero dei dipendenti e della somma dei ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, del soggetto collettivo. Nel caso di holding di partecipazione, si applica il criterio del decimo totale dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine, a prescindere dalla natura finanziaria o industriale delle partecipazioni detenute. 

Procedure e termini

Per accedere al finanziamento di cui all’Avviso occorre presentare, a pena di irricevibilità, entro le ore 12,00 del 18 dicembre 2019, via PEC all’indirizzo: conciliamo@pec.governo.it, la domanda unitamente alla documentazione prevista.

Link utili

Nuovo Avviso #Conciliamo

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