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Misura Imprese dell’economia sociale

[Agevolazioni, Imprese sociali, Cooperative Sociali, PMI] La misura “Imprese dell’economia sociale” è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita delle imprese che operano per il perseguimento di interessi generali e finalità di utilità sociale.

A chi si rivolge

Imprese sociali, cooperative sociali e relativi consorzi, Società cooperative con qualifica di ONLUS, che alla data di presentazione della domanda:
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
- sono in regime di contabilità ordinaria;
- non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- hanno sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;
- sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e sono in regola con gli obblighi contributivi;
- hanno ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte della banca finanziatrice. Nel caso di grandi imprese, ai sensi dei Regolamenti de minimis, la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all’impresa richiedente un rating comparabile almeno a B -.

E’ prevista una riserva finanziaria per le PMI pari al 60% delle risorse.

Cosa prevede 

Finanzia programmi di investimento delle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale. I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili, al netto di IVA, non inferiori a 200.000,00 euro e non superiori a 10.000.000,00 di euro.

I programmi devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:
- incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
- inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
- raggiungimento di obiettivi per la salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali;
- conseguimento di benefici derivanti da attività di rilevante interesse pubblico o di utilità sociale in grado di colmare uno specifico fabbisogno all’interno di una comunità o territorio attraverso un aumento della disponibilità o della qualità di beni o servizi.

Inoltre i programmi devono essere: 

  • compatibili con le finalità statutarie dell’impresa proponente;
  • ricadere nell’ambito dei settori di attività sociale relativi a ciascuna tipologia di impresa beneficiaria secondo le disposizioni della disciplina sociale vigente;
  • funzionali all’attività di interesse generale esercitata dall’impresa nell’ambito dei settori d’appartenenza.

Cosa offre

Finanziamento di durata fino a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni al tasso agevolato dello 0,5 per cento annuo. Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata tra quelle di apposito elenco delle banche che hanno aderito alla Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti del 28 luglio 2017. Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario vengono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento gestito dalla banca finanziatrice, per una copertura delle spese ammissibili pari all’80% dell’importo complessivo del programma d’investimento, di cui una quota pari al 70% a titolo di finanziamento agevolato e una quota pari al 30% di finanziamento bancario.Le  agevolazioni sono concesse a titolo di “de minimis” ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 per il settore agricoltura  e n. 717/2014 per il settore della pesca e dell'acquacoltura. Per i soli programmi che prevedono investimenti non superiori a 3 milioni di euro e che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, al finanziamento agevolato può essere aggiunto un contributo non rimborsabile, nel limite massimo del 5 per cento delle spese ammissibili complessive.

Scadenza e modalità di richiesta

Ai fini dell’accesso al finanziamento agevolato le imprese devono aver ricevuto positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice tra quelle aderenti alla Convenzione MiSE – ABI – CDP del 28 luglio 2017.

La domanda di agevolazione deve essere redatta in formato elettronico attraverso la compilazione dell’All.1 - domanda di agevolazione (file completo in pdf), sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale, e presentata al Ministero a mezzo PEC, all’indirizzo: es.imprese@pec.mise.gov.it. La domanda di agevolazione deve essere corredata da tutti gli allegati richiesti

Link utili

Decreto ministeriale 3 luglio 2015 - Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale
Decreto interministeriale 14 febbraio 2017
Decreto ministeriale 8 marzo 2017
Decreto direttoriale 26 luglio 2017 - Economia sociale. Modalità e termini per l’accesso ai finanziamenti agevolati e ai contributi non rimborsabili
Decreto 11 giugno 2020: modifiche

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