Fondo per il turismo sostenibile di cui all’art. 8 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 - PNRR M1C3. Investimento 4.2.3 “Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI)” - scadenza: in corso di definizione
A chi si rivolge
I destinatari dell'aiuto possono avere sede legale od operativa in tutto il territorio della Repubblica Italiana e sono:
- imprese turistiche private;
- imprese private che, in relazione a specifici progetti o investimenti nell’ambito del settore turistico, erogano o intendono erogare servizi e/o forniture, prestano o intendono prestare beni o gestiscono o intendono gestire infrastrutture connesse all’esercizio dell’attività turistica o poste a servizio delle professioni turistiche e/o dell’offerta turistica;
- imprese private ricadenti nelle dette categorie, operanti su base di concessioni pubbliche o nell’ambito di schemi di partenariato pubblico-privato (a prevalenza privata).
Le imprese turistiche senza scopo di lucro sono ammesse previo specifico e particolarmente approfondito scrutinio, da parte degli Intermediari Finanziari (come definiti all’art. 6 dell’Avviso), della sostenibilità economica e finanziaria del progetto o dell’iniziativa promossa e positiva istruttoria creditizia.
Cosa prevede
Supporto a progetti che prevedano una o più delle seguenti casistiche:
- creazione, rinnovo, ammodernamento e miglioramento di strutture ricettive, tra cui alberghi, ristoranti, B&B (il cui esercizio sia svolto in via imprenditoriale), agriturismi, campeggi e centri di vacanza;
- creazione, rinnovo, ammodernamento e miglioramento delle infrastrutture per il turismo, compresi, tra l'altro, i siti culturali e ricettivi pubblici e privati, i parchi, i parchi ricreativi, gli impianti sportivi, le strutture turistiche montane e gli impianti sportivi di montagna;
- investimenti nel turismo sostenibile e connessi alla transizione verde (ad esempio progetti relativi alla gestione dei rifiuti, dell'acqua e dell'energia e progetti di sensibilizzazione ambientale), investimenti per l’allineamento a misure all’avanguardia in materia di salute e sicurezza (ad esempio in relazione ai terremoti e al Covid-19), investimenti per il sostegno delle realtà locali, arti, artigianato e industrie (come la moda, il lusso, la gastronomia), investimenti per promuovere il turismo “consapevole”, investimenti volti a rendere più attraenti le destinazioni turistiche emergenti, purché ciascun caso che precede presenti ricadute prevalenti in termini di miglioramento dell’offerta turistica e sia funzionale allo stesso;
- investimenti in progetti di digitalizzazione dei processi e/o dell’offerta e investimenti in formazione/miglioramento delle competenze del personale;
- investimenti in una mobilità pulita, sostenibile e connessa per il turismo.
I progetti e/o investimenti ammissibili dovranno concludersi e/o o raggiungere l'implementazione a regime entro il 31 dicembre 2025.
Cosa offre
Gli Intermediari Finanziari metteranno a disposizione di investimenti e/o progetti ammissibili, prodotti di prestito, equity o quasi-equity - o prodotti aventi analoghe strutture o effetti.
Gli Intermediari Finanziari analizzeranno, a proprio insindacabile giudizio, il miglior prodotto finanziario - o combinazione di prodotti - da offrire in relazione a ogni singolo progetto e/o investimento e relativo Destinatario Finale, nonché le relative condizioni.
Tutti i prodotti finanziari messi a disposizione a valere sul Fondo Tematico Turismo saranno oggetto di rimborso e non costituiranno contributi a fondo perduto.
Il supporto finanziario fornito dal Fondo per ogni progetto o investimento, non potrà essere in ogni caso superiore a 30 milioni di euro e potrà fornire copertura sino a un massimo del 90% dei costi del relativo investimento e/o progetto supportato, salvo che nel caso della totale copertura del fabbisogno di capitale circolante in relazione a uno specifico investimento e/o progetto.
Scadenza e modalità di presentazione
I Destinatari Finali che presenteranno richiesta di supporto finanziario a valere sul Fondo Tematico Turismo, nei modi e termini e ai soggetti che saranno indicati negli aggiornamenti dell’Avviso, saranno tenuti a conformarsi, senza pregiudizio per ogni ulteriore rinvio o richiamo a norme di legge che sarà contenuto negli accordi eventualmente sottoscritti con gli Intermediari Finanziari, alle normative che regolano la fonte della provvista da cui deriva il detto supporto, inclusi, senza limitazione, il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (e ss.mm.ii.) sul dispositivo per la ripresa e resilienza, il PNRR e la normativa europea e nazionale ad esso connessa, le normative in materia di fondi dell’Unione europea e di strumenti finanziari (incluse le relative regole di cumulabilità e divieti di doppio finanziamento), le norme in materia di aiuti di Stato, e ogni ulteriore norma applicabile. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dall’Avviso, il Ministero si riserva di fornire ulteriori indicazioni con successivi provvedimenti.
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