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Fondo di Garanzia per le PMI

[Accesso al credito, PMI, Professionisti, Imprese Agricole] Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) con il quale, l'Unione europea e lo Stato italiano, supportano imprese e professionisti con difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento. Con i Decreti Cura Italia e Liquidità emanati in correlazione all’emergenza sanitaria COVID-19, il Fondo di Garanzia è stato rinnovato e potenziato e le procedure di accesso allo stesso sono state semplificate. Da Luglio 2020 l'accesso è consentito anche a imprese dell'agricoltura, pesca e silvicoltura.

A chi si rivolge

Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI), iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico. Il DL Liquidità ha previsto anche l’ammissibilità di small mid cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499) e, limitatamente ai finanziamenti fino a 30 mila euro, di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, broker, agenti e subagenti di assicurazione, ed enti del Terzo settore. Il DL “liquidità” ha inoltre stabilito che, ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, non venga effettuata alcuna valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario finale da parte del Gestore del Fondo. Per le operazioni fino a 30mila euro è prevista l’approvazione automatica da parte del Fondo: i soggetti richiedenti (banche, confidi ecc.) possono pertanto erogare i finanziamenti anche prima della delibera della garanzia.
Possono essere garantiti i soggetti appartenenti a qualsiasi settore, da Luglio 2020 anche agricoltura, pesca e silvicoltura. Fatte salve le attività svolte da broker, agenti e subagenti di assicurazione, non è ammissibile il solo settore delle attività finanziarie. 

Cosa prevede

Con i Decreti Cura Italia e Liquidità emanati in correlazione all’emergenza sanitaria COVID-19, il Fondo di Garanzia è stato rinnovato e potenziato e le procedure di accesso allo stesso sono state semplificate. Di seguito le principali novità introdotte dai provvedimenti.
Decreto Cura Italia
La garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni. Si applica la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura).
Nessuna valutazione dell’andamento dell’impresa.
Ammissibili operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario).
Estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici.
Annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto.
Ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo).
Decreto liquidità
Ulteriore potenziamento del Fondo e snellimento delle procedure per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali:
− garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia. Disponibile on line sul sito “fondidigaranzia” il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento;
− garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti fino a 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
− garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, Confidi, senza valutazione andamentale.

Legge 5 giugno 2020 n. 40
Su prestiti fino a 30 mila euro il Fondo copre il 100% dei finanziamenti con durata massima di 10 anni senza che venga effettuata, ai fini della concessione della garanzia, la valutazione del merito di credito.
Fermo restando l’importo massimo di 30 mila euro, il finanziamento non può superare il 25% dei ricavi o il doppio della spesa salariale annua dell’ultimo esercizio utile.
Ampliata la platea dei beneficiari: alle PMI e alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, si sono aggiunti broker, agenti e subagenti di assicurazione, nonché enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che esercitano l’attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. La garanzia è concessa automaticamente e il prestito può essere erogato dalla banca senza attendere la risposta del Fondo. Per questo tipo di finanziamenti è stato predisposto un apposito modulo di domanda semplificato (Allegato 4 bis ex Legge di Conversione).
NB. L’allegato 4 bis ex Legge di Conversione deve essere presentato alla banca o al confidi cui il beneficiario si rivolge per ottenere il prestito e non direttamente al Fondo di garanzia. L’approvazione delle domande senza valutazione del merito di credito ai fini della concessione della garanzia riguarda tutti i soggetti ammissibili, le imprese fino a 499 dipendenti (la precedente soglia era 249), e tutte le operazioni finanziarie. Il Fondo approva le domande presentate da banche, confidi e altri intermediari finanziari dopo aver verificato soltanto che il soggetto richiedente sia tra quelli ammissibili e che non superi i limiti di aiuto previsti.
La garanzia copre tutti i finanziamenti al 90% per cento fino a un importo massimo di 5 milioni di euro per singolo beneficiario (il precedente limite era di 2,5 milioni).
L’importo massimo può essere raggiunto anche sommando più domande di ammontare inferiore. Per importi fino a 800.000 euro, si può aggiungere la garanzia di un confidi, fino a coprire 100% del finanziamento.
La legge di conversione ha introdotto anche la copertura al 100% per le operazioni al di fuori del punto 3.2 Quadro temporaneo che si può ottenere sommando garanzia del Fondo e garanzia concessa dal confidi su fondi propri. La garanzia può essere rilasciata anche su operazioni già erogate purché l’erogazione sia stata effettuata non più di 3 mesi prima della richiesta al Fondo e, comunque, non prima del 31 gennaio 2020.
Se la banca sospende le rate (o la sola quota capitale) di un finanziamento già garantito la durata delle garanzie sarà prolungata automaticamente.

L'intervento è concesso su tutti i tipi di operazioni finalizzati all'attività di impresa sia a breve sia a medio-lungo termine, con le seguenti coperture:
100% (sia per garanzia diretta sia per riassicurazione) per operazioni finanziarie:
− di importo fino a 30mila euro e comunque non superiore al doppio della spesa salariale annua o al 25% del fatturato;
− con durata massima di 10 anni a condizione che il rimborso della quota capitale non inizi prima di 24 mesi dall'erogazione;
90% (sia per garanzia diretta sia per riassicurazione) per operazioni finanziarie:
− a fronte di liquidità o di investimento;
− con durata massima di 7 anni;
− di importo non superiore al doppio della spesa salariale annua o al 25% del fatturato.
Per operazioni finanziarie di importo fino a 800 mila euro è possibile combinare l’intervento del Fondo con una garanzia del 10% rilasciata da un confidi, a valere su risorse proprie, al fine di ottenere una copertura del 100% del finanziamento.
80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione (su garanzie rilasciate da confidi non superiori all’80% del finanziamento) per tutte le operazioni che non rientrano nei precedenti punti. Per queste operazioni finanziarie è possibile combinare l’intervento del Fondo con una garanzia del 20% rilasciata da un confidi, a valere su risorse proprie, al fine di ottenere una copertura del 100% del finanziamento.

Scadenza e modalità di richiesta

L'impresa o il professionista deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. In alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi che garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo.

Link utili

Circolare n. 2/2019
Nuove Disposizioni operative
Comunicazione estensione Fondo per emergenza Covid-19
Comunicazione novità previste dal Decreto Cura Italia
Comunicazione novità previste dal Decreto Liquidità
Sintesi nuove regole del Fondo fino al 31 dicembre 2020
Comunicazione novità previste dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40
Decreto ministeriale 9 luglio 2020: Approvazione integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale
Comunicazione estensione dell’intervento del Fondo di garanzia per le PMI alle imprese agricole

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