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Decreto-legge del 14/10/2019 n. 111 (DL Clima) per l’introduzione di un contributo per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina - in corso di pubblicazione

[Commercio di vicinato e media struttura] Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, è riconosciuto un contributo economico per le spese sostenute.

Beneficiari, iniziative ammissibile e contributi

Agli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non sia monouso. 
Le disposizioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

Procedure e termini 

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (pubblicato in GURI il 14 ottobre 2019), sono fissate le modalità per l'ottenimento del contributo nonché per la verifica dello svolgimento dell’attività di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo

Link utili

Decreto Legge 111 del 14/10/19 

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