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Disposizioni applicative per il riconoscimento dei "Distretti del cibo" - Art. 13 del D.Lgs. n. 228/2001 e successive modifiche - nessuna scadenza

[Agroalimentare, Agricoltura, Sviluppo territoriale] La Regione Emilia Romagna disciplina il riconoscimento dei Distretti del Cibo per promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, garantire la sicurezza alimentare, ridurre l’impatto ambientale, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità, favorendo l’integrazione di filiera.
La Regione disciplina il riconoscimento dei Distretti del Cibo, come definiti dall’articolo 13 del D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, secondo le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
In base alla citata normativa nazionale, sono definiti Distretti del cibo: 
a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un’identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, riconosciuti alla data di entrata in vigore della predetta disposizione nazionale; 
b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, riconosciuti alla data di entrata in vigore della disposizione nazionale; 
c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317; 
d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale; 
e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree; 
f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale; 
g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente; 
h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. 

A chi si rivolge

Possono richiedere il riconoscimento di Distretto del cibo le forme d’impresa societarie o consortili, le associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica e le reti d’imprese soggetto. Ferme restando le specifiche previsioni e limitazioni in ordine alla partecipazione degli enti pubblici a forme societarie, possono far parte del Distretto, oltre alle imprese, anche Enti Pubblici locali, Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, gli Enti di Ricerca, le Università e altri soggetti pubblici legati ad attività funzionalmente inerenti alle finalità del Distretto. 
Possono inoltre far parte dei distretti le Organizzazioni professionali agricole, le Associazioni di categoria e altri soggetti privati in forma associativa che perseguono gli obiettivi del Distretto. Al fine di ottenere il riconoscimento, il soggetto richiedente dovrà soddisfare i seguenti requisiti e condizioni: 
1. Ambito produttivo: il soggetto che si candida dovrà rappresentare uno o più prodotti tra quelli definiti successivamente; 
2. Territorialità: il soggetto che si candida deve dimostrare di operare in un territorio ben definito; 
3. Rappresentatività: il soggetto che si candida deve dimostrare di essere rappresentativo della produzione agroalimentare realizzata nel territorio del Distretto; 
4. Governance: il soggetto che si candida deve dimostrare di avere regole di relazione e funzionamento vincolanti per coloro che partecipano al distretto. 
Ai fini del riconoscimento regionale, il Distretto deve avere sede legale o sede operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Nel caso in cui il Distretto operi in un territorio interregionale, la Regione Emilia-Romagna provvede al riconoscimento del Distretto solo se la parte prevalente dell’attività ricade nel territorio regionale. 
I Consorzi di tutela per le produzioni DOCG, DOC e IGT di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 o per le produzioni DOP e IGP di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 e le Organizzazioni Interprofessionali (di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 e al DL. n. 51/2015 convertito in L. n. 91/2015) che possiedono già riconoscimenti da parte di Enti pubblici, in relazione alle specifiche normative citate, soddisfano già i requisiti e le condizioni sopraesposti. 
Altre forme organizzate esistenti, in possesso di riconoscimenti ed in particolare le Organizzazioni di produttori di tutti i settori produttivi (Reg. (UE) n. 1308/2013), dovranno dimostrare di possedere il requisito di rappresentatività rispetto al territorio di operatività. Il distretto dovrà rappresentare uno o più prodotti agricoli e/o alimentari. 
Sono definiti prodotti agricoli i prodotti di cui all’articolo 38, comma 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed individuati nell’Allegato I, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sono definiti prodotti alimentari i prodotti di cui all’articolo 2 del Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002. 
Il Distretto deve definire un territorio di operatività ovvero un’area geografica che può comprendere parte del territorio regionale o l’intera regione. È onere del Distretto documentare il territorio di operatività e la prevalenza in Emilia-Romagna. Il territorio minimo di operatività è di 5 Comuni contigui. 
Il Distretto, ai fini del riconoscimento, deve avere una rappresentatività significativa nel territorio di operatività. In relazione alle attività che il Distretto ha previsto di svolgere, la rappresentatività deve essere dimostrata utilizzando i parametri più coerenti con le finalità del distretto (es. attività/volumi di produzione, quantità o superficie di produzione ecc). 
Il Distretto è ritenuto rappresentativo se il parametro scelto dal soggetto candidato rappresenta almeno il 30% di ogni prodotto interessato rispetto al dato del territorio indicato. In alternativa ai suddetti criteri, o qualora non siano disponibili dati ufficiali desunti da banche dati istituzionali (es. ISTAT, BDN, SIAN…ecc), il soggetto richiedente dovrà dimostrare la propria rappresentatività tramite l’aggregazione di almeno 150 imprese singole o associate. 
Il Distretto, attraverso lo Statuto o apposito regolamento interno, deve prevedere: 
1) le finalità, la tipologia e quali attività intende svolgere; 
2) la definizione dell’ambito produttivo e del territorio di operatività; 
3) le modalità e le regole di partecipazione da parte dei soci/aderenti; 
4) le modalità di composizione degli organi sociali e le regole per l’assunzione delle decisioni. I soggetti già in possesso di un riconoscimento in veste di Consorzio di tutela, Organizzazione di produttori e Organizzazione interprofessionale non sono obbligati ad apportare modifiche statutarie, ma possono prevedere le loro funzioni come Distretto attraverso un Regolamento interno dedicato. 

Cosa offre

I soggetti riconosciuti come Distretti dalle disposizioni in oggetto avranno la possibilità di beneficiare degli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti di cui all’articolo 1 comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dovranno attenersi alle disposizioni del DM 22 luglio 2019 pubblicato nella GU n. 223 del 23/09/2019 e dei successivi atti applicativi. In particolare, i diversi soggetti operanti nel territorio del distretto dovranno sottoscrivere un accordo di distretto che individua gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i risultati attesi e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari, secondo le prescrizioni definite dalla normativa nazionale. 

Scadenza e modalità di candidatura

L’istanza, in bollo, deve essere presentata al Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con firma autografa o digitale in relazione alla modalità con cui viene presentata l’istanza stessa. 
Qualora la domanda sia inviata via PEC l’indirizzo di riferimento è il seguente: agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it. 
Per l’assolvimento del bollo in modo virtuale sulle istanze presentate a mezzo PEC si rimanda alla normativa nazionale vigente in materia. La domanda deve contenere l’indicazione della ragione sociale, del legale rappresentante, della sede legale e della sede operativa, del recapito telefonico, dell’indirizzo di posta elettronica certificata, della tipologia di Distretto per cui si chiede il riconoscimento, dell’ambito produttivo e della delimitazione del territorio. Alla domanda devono essere allegati i documenti necessari alla verifica degli ulteriori requisiti e condizioni previsti, in particolare: 
- copia dell’atto costitutivo, dello Statuto vigente e dell’eventuale Regolamento interno; 
- relazione illustrativa del funzionamento e sulle attività svolte dal Distretto; 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante: 
a) il riconoscimento di personalità giuridica (in caso di Associazione); 
b) elenco dei soci/aderenti (denominazione, indirizzo, sede legale ed eventuale sede operativa); 
c) rappresentatività del Distretto; 
d) copia della deliberazione dell’organo competente che dispone la presentazione della domanda di riconoscimento. 
Nel caso di Distretto interregionale la dichiarazione sostitutiva di cui sopra dovrà riportare l’indicazione dei soci/aderenti suddivisi per regione con gli elementi utili a dimostrare che l’attività prevalente sia svolta in Regione Emilia-Romagna. I soggetti già in possesso di un riconoscimento da parte di Enti pubblici come i Consorzi di tutela e le Organizzazioni interprofessionali, presentano domanda allegando esclusivamente gli estremi del riconoscimento e copia del Regolamento interno o dello Statuto se modificato. Le Organizzazione di produttori dovranno presentare domanda allegando gli estremi del riconoscimento, il Regolamento interno specifico e la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto della rappresentatività nel territorio di operatività. 
Al Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera è demandata l’approvazione della modulistica riferita alle istanze da presentare. 

Link utili

D.G.R. n. 1816/19 

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