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Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia-Romagna dal 24 marzo 2020 al 3 aprile 2020 - scadenza 45 giorni dalla pubblicazione del 23 dicembre 2020

[Produttori agricoli che hanno subito danni] Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali ha approvato il Decreto 14 dicembre 2020 che consente l'applicazione degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi (D. Lgs 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal D. Lgs 18 aprile 2008, n. 82).

A chi si rivolge

Produttori agricoli danneggiati dagli eventi.

Cosa prevede

Dichiarazione di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati riferiti al territorio, tra gli altri, della provincia di Bologna, per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni:
Bologna: gelate dal 24 marzo 2020 al 3 aprile 2020
- provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), c), d)
nel territorio dei Comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Casalfiumanese, Castel D'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello D'Argile, Castenaso Crevalcore, Dozza, Fontanelice - Gaggio Montano, Galliera Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monterenzio, Mordano, Monte San Pietro, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Benedetto Val Di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa;

Cosa offre

I contributi concessi ai sensi dell’art. 5 comma 2 lettere a), c), d) consistono in:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento;
c) proroga delle operazioni di credito agrario;
d) agevolazioni previdenziali.

Scadenza e modalità di richiesta

Le domande debbono essere presentate all’autorità regionale competente entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate (avvenuta il 23 dicembre 2020)

Link utili

Decreto 14 dicembre 2020

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