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Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021 - scadenza da definire

[Allevamento avicolo, Sostegno] Promosso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, l'intervento supporta le aziende avicole colpite dalle restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021.

A chi si rivolge

Imprese della filiera avicola interessate dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria e ubicate nelle zone regolamentate così come indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali citate nel decreto (vedi fondo pagina).
Sono ammissibili al sostegno, le aziende impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione delle seguenti categorie merceologiche: Pollo, Faraona, Anatra, Oca, Gallina ovaiola, Pollastra, Cappone, Pulcino delle specie elencate, Tacchino, Uova da consumo e da cova del genere “Gallus” e “Meleagris”, Specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne).
Per produzione agricola primaria si intende qualsiasi attività, svolta nell’azienda agricola, necessaria per preparare i prodotti alla prima vendita.
I beneficiari della misura possono essere: Incubatoi; Allevamenti riproduzione; Allevamenti da ingrasso; Allevamenti per la produzione di uova da consumo; Svezzatori; Centri imballaggio uova; Mattatoi e trasformatori.
Sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all’obbligo di restituzione

Cosa prevede 

Il sostegno intende compensare le imprese delle perdite causate da: Estensione del vuoto sanitario oltre il periodo normale (mancato accasamento); Distruzione di uova da cova; Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti; Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti; Soppressione dei pulcini; Soppressione pollastre; Macellazione anticipata riproduttori; Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento); Perdita di valore per vendita di animali fuori standard; Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico; Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola congelata; Riduzione dell’attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova.

Cosa offre

Il sostegno è fissato fino a un massimo del 25% del danno totale subìto dai beneficiari, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A del decreto, a eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori che sono determinati fino a un massimo del 100%.
Per le attività che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria, gli indennizzi sono concessi ai sensi del regolamento 1407/2013 (de minimis).

Scadenza e modalità di presentazione

Domande all’Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell’impresa. Le domande sono presentate in via informatica sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA - Coordinamento e devono pervenire, entro il termine da questa indicato, all’Organismo pagatore territorialmente competente.

Link utili

Decreto 12 maggio 2022 n. 216437

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