Sezioni

Credito d’imposta per spese sostenute per costituzione o trasformazione di società benefit - scadenza in via di definizione

[Imprese, Società Benefit] Promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, l'avviso intende sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit nel territorio nazionale, attraverso la concessione, a titolo di de minimis, di un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di costituzione o trasformazione sostenute dalle società benefit.

A chi si rivolge 

Imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell’istanza risultano:
- costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
- aver sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020 - data di entrata in vigore del decreto rilancio - fino al 31 dicembre 2021;
- svolgono un’attività economica in Italia con sede principale o secondaria;
- si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; 
- non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

Cosa prevede

Agevolazioni per le spese sostenute per la costituzione o per la trasformazione in società benefit sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Rientrano tra le spese ammissibili:
- spese notarili e d'iscrizione nel Registro delle imprese;
- spese relative ad assistenza professionale e consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.
Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile

Cosa offre

Agevolazione sotto forma di credito d'imposta, nei limiti delle risorse disponibili, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili di cui all’articolo 7 del sopracitato Decreto interministeriale 12 novembre 2021. L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di 10 mila euro.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, per l’anno 2021.
L’agevolazione può essere cumulata con altri aiuti a titolo di «de minimis», nel rispetto dei limiti di cumulo previsti dalla normativa; è cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili nei limiti dell’intensità di aiuto superiore più elevata prevista dalla pertinente normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Scadenza e modalità di candidatura

Presentazione al Ministero un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero.
Ciascun soggetto può presentare una sola istanza di accesso.
Termini e modalità di presentazione delle istanze saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.  La presentazione dell’istanza è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero, ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.

Link utili

Decreto interministeriale 12 novembre 2021
- Articolo 38-ter, comma 1 e comma 2-bis (introdotto dall’articolo 19-bis, comma 1, lettera b), del decretolegge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (cd. decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Valuta questo sito