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Credito d’imposta formazione 4.0 - scadenza quella della presentazione della denuncia dei redditi

[Imprese, Credito d'imposta, Formazione] Promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico per garantire un sistema efficace di attività formative 4.0 e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori, l'avviso riconosce alle imprese un credito d’imposta potenziato fino al 70% per le piccole e al 50% per le medie, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dal Ministero dello Sviluppo economico.

A chi si rivolge

Tutte le imprese del territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale; le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
Il beneficio può essere fruito a condizione siano rispettate le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Cosa prevede

Il credito sarà riconosciuto per attività formative inerenti: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.
Le tematiche della Formazione 4.0 sono: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.
Per il dettaglio delle spese ammissibili e dei soggetti erogatori si rinvia alle disposizioni normative (a fondo pagina).

Cosa offre

Credito d’imposta in misura del:
- 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le piccole imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico (in corso di emanazione) e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
- 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
- 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Decretolegge 17 maggio 2022, n. 50, che non soddisfino le condizioni previste dall’art. 22, comma 1, del citato decreto, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Scadenza e modalità di presentazione

Il credito d’imposta andrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute a comunicarlo al Ministero dello sviluppo economico. Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it.

Link utili

Art. 1, commi 46 - 56, legge 27 dicembre 2017, n. 205
Art. 1, commi 78 - 81, legge 30 dicembre 2018, n. 145
Art. 1, commi 210 - 217, legge 27 dicembre 2019, n. 160
Art. 1, comma 1064, lettere i) e l), legge 30 dicembre 2020, n. 178
Decreto 4 maggio 2018
Relazione illustrativa del decreto 4 maggio 2018
Circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018 - Chiarimenti sul credito d'imposta
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019 - Paragrafo 3.2
Art. 22, Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

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