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Piano Transizione 5.0- scadenza: in corso di pubblicazione

[Imprese, Transizione Digitale, Transizione Energetica] Promossa tramite il DL 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, la misura intende sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese.

A chi si rivolge

Imprese residenti nel territorio dello Stato e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che prevedono una riduzione dei consumi energetici.

Cosa prevede 

Il riconoscimento di un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva presente sul territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.
Rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:
a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e
autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e
l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle
piattaforme di cui alla lettera a).
Nell’ambito dei progetti di innovazione, sono inoltre agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Cosa offre

Credito d’imposta, riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento prevista è rispettivamente aumentata:
a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni al comma 4.
Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. 

Scadenza e modalità di presentazione

Per l’accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione prevista unitamente a una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto.
Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, da apposita certificazione rilasciata da un valutatore indipendente che attesti i requisiti del progetto richiesti dalla normativa, secondo quanto stabilito al comma 11 dell’art. 38 in oggetto. Il GSE trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono
riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del
consolidato fiscale. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base
imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto e sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni in oggetto.

Link utili

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 - art. 38

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