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Misure per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali - contributo straordinario a favore delle imprese energivore - scadenza in attesa di definizione

[Imprese Energivore, Credito d'imposta] Previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore riferito a consumi di energia, gas naturali (Decreto-Legge 1° marzo 2022 , n. 17 “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”).

A chi si rivolge, cosa prevede e cosa offre

Imprese energivore con:
- un forte consumo di energia elettrica (Decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017),  i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019.
E' riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse auto-consumata nel secondo trimestre 2022.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni con oggetto i medesimi costi, purché tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

- un forte consumo di gas naturale (Allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2022), qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019, con riferimento a usi diversi da quelli termoelettrici e abbia consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. 
E' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per il gas consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive; é cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi, purché tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Scadenza e modalità di presentazione

In attesa di apposite disposizioni per le modalità di attuazione del provvedimento.

Link utili

Decreto-Legge 1° marzo 2022 , n. 17, art. 4 

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