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Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - a compensazione

[Titolari di contratti di locazione ad uso non abitativo e affitto d'azienda] Il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - c.d. “Decreto Rilancio” prevede all’art. 28 la concessione di un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

A chi si rivolge

Ai titolari di contratti di locazione per uso non abitativo e affitto d'azienda che svolgono attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5.000.000 di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.
Strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
Enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e religiosi riconosciuti. 

Cosa prevede 

Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale.Il credito spetta indipendentemente dalla categoria catastale dell’immobile.

Cosa offre

Credito d’imposta è pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda.
Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24) successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. 
Il credito d’imposta, in alternativa, può essere ceduto

Scadenza e modalità di richiesta

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24) successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.  
Il credito d’imposta, in alternativa, può essere ceduto

Link utili

DL 34/2020

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