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Avviso Pubblico a presentare proposte a valere sul Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, sottomisura 17.1 “Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante” - Produzioni vegetali - Campagna assicurativa 2019 - scadenza 30 Giugno 2020

[Agricoltura, Allevamento] Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, con DM n. 32328 del 23/09/2019, ha approvato l’Avviso relativo alla Campagna assicurativa 2019. La sottomisura 17.1 sostiene le imprese della produzione primaria per incentivare una più efficace gestione dei rischi in agricoltura. Obiettivi: - ampliare e migliorare l’offerta di strumenti assicurativi e incrementare il numero di imprese agricole che vi fanno ricorso; - ridurre il divario nella diffusione degli strumenti assicurativi esistente tra alcune aree del paese e tra alcuni settori. L’Avviso reca disposizioni per l’individuazione dei beneficiari delle operazioni cofinanziate nonché per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, per il imborso dei costi finanziari sostenuti dagli imprenditori agricoli per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione del raccolto e delle piante, stipulate per la campagna assicurativa 2019, a fronte del rischio di perdite economiche dovute a eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.

A chi si rivolge

Ai fini dell’ammissibilità, i richiedenti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità: 
a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile, iscritti nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano; 
b) essere agricoltori attivi; 
c) essere titolari di Fascicolo aziendale in cui in particolare deve essere dettagliato il Piano di coltivazione che va mantenuto costantemente aggiornato nel corso del tempo e che individui le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto dell’assicurazione nonché i relativi titoli di conduzione validi per l’intera durata dell’operazione per la quale si richiede il contributo. I suddetti requisiti soggettivi di ammissibilità devono essere posseduti, pena l’inammissibilità della domanda di sostegno, al momento della presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi del punto 2.1 dell’Avviso pubblico n. 29556 del 16 novembre 2017 e mantenuti nel corso dell’intera durata dell’operazione, salvo quanto previsto dall’articolo 16 dell’Avviso. 

Cosa prevede e cosa offre

Le operazioni ammissibili a sostegno per la campagna assicurativa 2019 sono esclusivamente quelle relative alla stipula di una polizza agevolata del raccolto e delle piante basata sul PAI. La sottoscrizione delle polizze agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Le polizze collettive sono stipulate tra Compagnie di assicurazione ed Organismi collettivi di difesa nonché cooperative agricole e loro consorzi, o altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii., che le sottoscrivono per conto degli agricoltori associati. Gli agricoltori che aderiscono ad una polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti. Le polizze devono coprire esclusivamente i rischi classificati nell’allegato M17.1-1 all’Avviso come avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie. Le polizze non possono coprire un solo rischio ma una pluralità di rischi in base alle combinazioni previste dall’allegato M17.1-2 all’Avviso. Per ogni PAI è consentita la stipula di una sola polizza. Le polizze non possono garantire rischi inesistenti (articolo 1895 del Codice Civile) o entrare in copertura dopo l’insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata. Le produzioni e le tipologie colturali assicurabili sono ricomprese nell’allegato M17.1-3 all’Avviso. Sono ammissibili le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 20% della produzione media annua dell’agricoltore. Sono altresì ammissibili soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversità atmosferica assimilabile alle calamità naturali o di una fitopatia o di un'infestazione parassitaria di cui all’allegato M17.1-1 all’Avviso. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando il perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare il danno sulla coltura, verificati i dati meteo nonché l’esistenza del nesso di causalità tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato il 20% della produzione media annua dell’agricoltore. Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati. 
Ai fini dell’ammissibilità a contributo, le polizze assicurative singole e i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le seguenti date, definite dal PGRA 2019: 
a) per le colture a ciclo autunno primaverile, entro il 31 maggio 2019; 
b) per le colture permanenti, entro il 31 maggio 2019; 
c) per le colture a ciclo primaverile, entro il 30 giugno 2019 ;
d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, entro il 15 luglio 2019; 
e) per le colture a ciclo autunno invernale e per le colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre 2019. 
Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, le polizze devono essere state sottoscritte entro la scadenza successiva. L’allegato M17.1-5 riporta la tabella di corrispondenza tra i cicli colturali di cui ai punti precedenti e le colture ammesse a sostegno elencate all’allegato M17.1-3. 

Scadenza e modalità di candidatura 

Al fine della presentazione della domanda di sostegno è necessario che il richiedente abbia: 
- presentato Manifestazione di interesse; 
- costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale e il Piano di coltivazione in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una PEC dell’azienda o altra PEC ad essa riferibile (articolo 14, comma 2, del D.M. n. 162/2015), alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo (articolo 3, comma 2, del D.M. n. 162/2015) e alla verifica della validità del documento di identità; 
- presentato il PAI relativo alla campagna assicurativa 2019, in conformità a quanto previsto dalla circolare emanata da AGEA Coordinamento prot. n. ACIU/2016/120 del 1° marzo 2016 e ss.mm.ii. e dalle Istruzioni operative dell’Organismo pagatore AGEA n. 6 del 28 gennaio 2019 qualora rilasciato in data successiva rispetto alla presentazione della Manifestazione di interesse; 
- provveduto all’informatizzazione della polizza, o in caso di polizze collettive alla verifica dell’avvenuta informatizzazione da parte dell’Organismo collettivo cui aderisce. L’AGEA è responsabile della ricezione delle domande di sostegno per la concessione del contributo pubblico. La domanda di sostegno, compilata conformemente al modello definito dall’AGEA, i cui contenuti sono descritti nell’allegato M17.1-4, deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla suddetta Agenzia.
Le domande di sostegno devono essere presentate entro il 30 giugno 2020
Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

Link utili

DM n. 32328 del 23/09/2019  

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