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Contributi a favore di datori di lavoro per l'assunzione a tempo determinato e per la trasformazione di assunzioni a tempo indeterminato a favore di persone con disabilità - scadenze: 30 giugno, 30 settembre e 30 dicembre 2023

[Imprese, Assunzione persone con disabilità, Trasformazione rapporti di lavoro] Promosso dall'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna, l'avviso con la misura A intende supportare l'assunzione a tempo determinato di persone con disabilità e con la misura B la trasformazione dei contratti già incentivati da tempo determinato a tempo indeterminato.

A chi si rivolge

Datori di lavoro privati, soggetti o non soggetti all’obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore. Rientrano tra i datori di lavoro ammessi al beneficio anche gli enti pubblici economici (EPE), con sede operativa o unità produttiva locale ubicata nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Cosa prevede 

Capo A

L’incentivo è previsto per assunzioni a tempo determinato ai sensi della L. 68/1999, anche a tempo parziale, avvenute a partire dal 01/01/2022, delle seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori disabili che, al momento della presentazione della domanda, risultano già in forza ai sensi della Legge n. 68/99;
- lavoratori disabili iscritti al Collocamento Mirato ai sensi della L. 68/99 che, al momento della presentazione della domanda, non siano ancora assunti ma verranno assunti a tempo determinato, per una durata minima prevista dall’avviso. In questo caso il lavoratore deve essere già stato individuato e disponibile ad essere assunto al momento di presentazione della domanda;
e per le seguenti tipologie di assunzioni:
1. per assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a dodici mesi, raggiunta anche per effetto di eventuali proroghe, di:
- lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
2. per le assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a sei mesi, raggiunta anche per effetto di eventuali proroghe, di:
- lavoratori con disabilità intellettiva o psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. Per questa tipologia di lavoratori, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi (anche per effetto di eventuale proroga), il datore di lavoro dovrà dichiarare che non ha usufruito e/o non intende usufruire dell’incentivo contributivo previsto dall’art. 13 comma 1 bis della Legge n. 68/1999.
Al momento della presentazione della domanda di incentivo, devono essere già presenti le condizioni riferite alla durata dei rapporti di lavoro previste dal presente avviso (12 mesi oppure 6 mesi).
Non sono ammessi a contributo contratti di lavoro a tempo indeterminato che possono essere oggetto di incentivi contributivi mediante Fondo Nazionale Disabili da richiedere all’INPS.

Capo B

L’integrazione è rivolta ai datori di lavoro per i quali l’Agenzia regionale per il lavoro ha già riconosciuto, oppure è in corso di istruttoria, l’ammissibilità della domanda di contributo per assunzione a tempo determinato di lavoratori in condizione di disabilità ai sensi dell’Avviso pubblico di cui alla Determinazione dirigenziale n. 122 del 01/02/2021, Avviso pubblico di cui al CAPO A approvato con determinazione n. 1437 del 07/12/2021, Avviso pubblico vigente di cui al CAPO A.
L’incentivo è previsto per le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, riferite alle stesse categorie di lavoratori disabili previste dagli Avvisi pubblici citati per i quali sia stata approvata o sia in corso di istruttoria la concessione dell’incentivo per l’assunzione a tempo determinato di durata, anche per effetto di proroga, non inferiore a:
- 12 mesi per lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;
- 6 mesi per lavoratori con disabilità intellettiva o psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato comporta pertanto il completamento al 100% del contributo già incentivato o in corso di istruttoria riferito al periodo del rapporto di lavoro a termine.
Al momento della presentazione della domanda, la trasformazione a tempo indeterminato deve essere già avvenuta e il relativo contratto a tempo indeterminato deve essere attivo. 

Cosa offre

Ai fini del bando, per “costo salariale lordo” si intende l’importo pagabile al beneficiario: costo sostenuto dal datore di lavoro comprendente la retribuzione lorda, sommata agli oneri previdenziali obbligatori INPS, INAIL o altro ente previdenziale obbligatorio (esempio Enpals, Cassa Edili, ecc.), ai contributi assistenziali per figli e familiari a carico e al trattamento di fine rapporto. Restano esclusi i contributi a carico del lavoratore.

Capo A

L’incentivo è riconosciuto per tutta la durata del contratto, comunque per non più di dodici mesi, ed è pari:
- al 60% del costo salariale lordo presunto per i datori di lavoro non soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/1999 e per quelli obbligati che assumono oltre la quota d’obbligo;
- al 40% del costo salariale lordo presunto per i datori di lavoro soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/1999.
Il posto o i posti occupati con l’assunzione del lavoratore con disabilità non devono essersi resi vacanti a seguito di licenziamento per riduzione del personale, durante i 12 mesi precedenti.

Capo B

Con la procedura, l’incentivo precedentemente concesso per l’assunzione a tempo determinato di cui al Capo A, viene integrato nella misura e per la durata per cui è stato concesso, fino alla copertura massima del 100% del costo salariale lordo.

Scadenza e modalità di presentazione

Le richieste di contributo dovranno essere compilate attraverso l’apposita modulistica e sottoscritte a cura del legale rappresentante dell’azienda o con firma autografa - in tal caso va allegato il documento di identità in corso di validità - oppure con firma digitale, e inviate all’Agenzia Regionale per il lavoro via posta elettronica certificata, all’indirizzo: arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito dell’ARL all’indirizzo di cui sopra, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre le ore 12.00 del giorno 30/12/2023.
Il procedimento di istruttoria delle istanze pervenute avrà inizio il giorno successivo alla scadenza delle finestre di seguito indicate:
- 1° FINESTRA: domande pervenute tra il giorno di pubblicazione sul BUERT dell’avviso e il 30 giugno 2023: avvio del procedimento dal 3° luglio 2023;
- 2° FINESTRA: domande pervenute tra il 1° luglio e il 30 settembre 2023: avvio del procedimento dal 2 ottobre 2023;
- 3° FINESTRA: domande pervenute tra il 1° ottobre il 30 dicembre 2023: avvio del procedimento dal 2 gennaio 2024.

Link utili

Determinazione 16 marzo 2023, n. 458 - Capo A
Determinazione 16 marzo 2023, n. 458 - Capo B

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