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Tutela paesaggistica: autorizzazione

Oggetto

Il Procedimento ha ad oggetto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che mira a verificare la conformità degli interventi di trasformazione di immobili ed aree alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici nonché ad accertare la compatibilità ai valori paesaggistici ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio e la congruità con i criteri di gestione dei beni.
Dal 1 gennaio 2010, il procedimento è regolamentato dagli articoli 146 e seguenti del Codice dei Beni Culturali e paesaggistici, e ha introdotto notevoli innovazioni rispetto alla precedente disciplina della materia.
I proprietari, possessori o detentori dei beni sottoposti a tutela non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146 comma 1) ed hanno l'obbligo di sottoporre al Comune (delegato dalla Regione a seguito dell'entrata in vigore della LR n. 23 del 30/11/2009, portante modifica alla LR n. 20/2000) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata la relativa autorizzazione.

L'articolo 146 del Codice (D. Lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni) disciplina le procedure per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'articolo 149 elenca gli interventi per i quali non è richiesto il rilascio di autorizzazione paesaggistica.

Uffici e competenze

Dal 1 Gennaio 2010 sono state separate le procedure edilizie e paesaggistiche, il responsabile del procedimento e dell'attività istruttoria relativa alle Autorizzazioni Paesaggistiche è il Responsabile dell'Ufficio Ambiente.

Destinatari

I proprietari, possessori o detentori dei beni sottoposti a tutela paesaggistica.

Procedimento

Il dettaglio del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio viene puntualmente descritto nella comunicazione inviata dalla Regione Emilia Romagna (allegato 1 disponibile da questa pagina)
L'Autorizzazione diventa efficace 30 giorni dopo il suo rilascio (articolo 146 comma 11).
L'Autorizzazione Paesaggistica costituisce presupposto per la validità del titolo edilizio, pertanto dovrà essere ottenuta prima dell'efficacia della DIA o del rilascio del Permesso di Costruire.

Riferimenti normativi e documentazione

Legge Regionale n. 23/2009 che modifica la LR n. 20/2000, introducendo il Titolo III-bis (allegati 2, 3 e 4)

Autorizzazione Paesaggistica semplificata

Procedura e riferimenti normativi

Il 10 settembre 2010 è entrato in vigore il DPR n. 139 del 09/07/2010 che ha ad oggetto "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e successive modificazioni.".
Il decreto individua gli interventi di lieve entità da assoggettare a procedura semplificata, definisce la documentazione necessaria per l'iter istruttorio ed il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Procedimento di rilascio e tempi

Il dettaglio del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata di cui al DPR n. 139/2010 viene puntualmente descritto nella comunicazione inviata dalla Regione Emilia Romagna disponibile dalla sezione "allegati" di questa pagina.
L'Autorizzazione è immediatamente efficace alla data di rilascio.
L'Autorizzazione Paesaggistica costituisce presupposto per la validità del titolo edilizio, pertanto dovrà essere ottenuta prima dell'efficacia della DIA o del rilascio del Permesso di Costruire.

Risvolti organizzativi

Anche per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica semplificata, il responsabile del procedimento e dell'attività istruttoria è il Responsabile dell'Ufficio Ambiente.

Riferimenti normativi

Modulistica

Allegati

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