Sezioni

Conformità edilizia (o agibilità)

Oggetto 

Il titolare di interventi edilizi abilitati con SCIA e con permesso di costruire deve depositare entro quindici giorni dall'effettiva ultimazione dei lavori e comunque entro i termini di validità del titolo, la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCCEA) comunicando, contestualmente, la data di fine lavori. La stessa segnalazione è facoltativamente presentata nei casi di opere eseguite con CILA e nei casi di titolo in sanatoria e può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili privi di agibilità che presentano i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, l'attestazione di prestazione energetica, il superamento e non creazione delle barriere architettoniche.
Alla segnalazione è sempre allegata una dichiarazione asseverata, su apposita modulistica regionale, predisposta da professionista abilitato, che attesta che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle varianti, dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche.
Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 23 c.6 della L.R. n. 15/2013 l'utilizzo dell'immobile è consentito dalla data di presentazione della segnalazione, fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera alle eventuali prescrizioni stabilite dal SUE in sede di controllo.

Uffici e competenzeUfficio responsabile

Ufficio responsabile: Sportello Unico Edilizia
Dove rivolgersi: URCA - Sportello del Cittadino per presentazione pratica e per ritiro modelli di domanda

Destinatari

Sono tenuti a presentare la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità il titolare del Permesso di Costruire o il soggetto che ha presentato la S.C.I.A. ovvero i loro successori o aventi causa.

Procedimento

Il SUE, ricevuta la segnalazione, effettua il controllo, previa ispezione dell'edificio, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione (ovvero entro il termine di novanta giorni per gli interventi particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento). L'amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento a campione dei controlli. Il SUE si esprime esclusivamente in caso di esito negativo dei controlli applicando le sanzioni di cui alla legge regionale n. 23 del 2004, per le opere realizzate in totale o parziale difformità dal titolo abilitativo o in variazione essenziale allo stesso; ovvero ordinando la conformazione dell'opera realizzata qualora rilevi la carenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti, di superamento e non creazione delle barriere architettoniche assegnando un termine di sessanta giorni. Trascorso tale termine trova applicazione la sanzione pecuniaria di 1000,00 euro applicabile in caso di mancata presentazione della SCCEA (art. 26 c. 2 LR 15/2013).

Qualora il SUE rilevi l'incompletezza formale della documentazione presentata, richiede agli interessati, per una sola volta, la documentazione integrativa non a disposizione dell'amministrazione comunale, la richiesta sospende il termine per il controllo sopra indicato che riprende a decorrere per il periodo residuo dal ricevimento degli atti.
La presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali e, qualora ricorra la necessità, l'ordine di sgombero. L'unità immobiliare dichiarata inagibile non può essere utilizzata né concessa in uso ad alcun titolo. 

Con Delibera di Giunta n. 96 del 26/09/2018 avente ad oggetto "Nuove modalità operative e disposizioni organizzative sui controlli a campione delle pratiche edilizie soggette a controllo comunicazioni di inizio lavori asseverate (art.7, comma 5bis.), segnalazione certificate di inizio attività (art.14 comma 5) segnalazioni certificate di conformità edilizia e agibilità (art.23 commi 7 e 8) di cui alla L.R. 15/2013 e ss. mm. ii., a seguito delle modifiche introdotte con la L.R. 12/2017", l'Amministrazione ha deliberato di avvalersi del controllo a campione delle SCCEA.

Documentazione

L'interessato presenta allo Sportello unico, entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità corredata:

  • dalla comunicazione di fine dei lavori;
  • dalla dichiarazione asseverata, predisposta da professionista abilitato
  • dal certificato di collaudo statico o dal certificato di rispondenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico)
  • dalla dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico
  • da ogni altra dichiarazione di conformità comunque denominata, richiesta dalla legge per l'intervento edilizio realizzato;
  • dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile presentata dal richiedente, quando prevista;
  • dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d'opera realizzate qualora non già depositata;
  • dalla documentazione progettuale che in sede di presentazione del titolo abilitativo si è riservato di presentare all'atto della fine dei lavori;
  • da ogni altra documentazione necessaria indicata sulla domanda.

Costi

I diritti di segreteria sono indicati nella tabella disponibile dal link a fondo pagina

Sanzioni

La tardiva presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, dopo la scadenza della validità del titolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per unità immobiliare di 100,00 euro per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo di dodici mesi. Trascorso tale termine il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di sessanta giorni, applica la sanzione di 1000,00 euro. 

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