Sezioni

Separazione e divorzio in Comune

Oggetto

Nuove modalità di separazione o di divorzio

Il decreto Legge 132 del 12/9/2014 "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito con Legge 162 del 10/11/2014, stabilisce che, in determinati casi, si può - in alternativa al giudice - rivolgersi ad un avvocato oppure all'ufficiale dello stato civile per porre fine al vincolo matrimoniale. La condizione indispensabile per poter usufruire delle agevolazioni procedurali previste dalla nuova legge, è l'accordo delle parti: la mancanza o il venir meno della consensualità impone ai coniugi di rivolgersi al giudice.

Negoziazione assistita da uno o più avvocati

L'articolo 6 del decreto prevede che i coniugi possano rivolgersi a uno o più avvocati per concordare la separazione o il divorzio in tutti i loro aspetti: dall'affidamento dei figli alla suddivisione del patrimonio; l'accordo raggiunto dovrà poi essere trasmesso al Procuratore della Repubblica che rilascerà un nulla osta in caso non vi sia alcuna irregolarità. L'accordo sottoscritto dalle parti e autenticato dall'avvocato sarà trasmesso entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu iscritto o trascritto.

Separazione o divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile

L'articolo 12 del decreto prevede che i coniugi possano stipulare un accordo di separazione o divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile con l'assistenza facoltativa di un avvocato.

A quale Comune rivolgersi

I coniugi possono rivolgersi indifferentemente:

  1. all'Ufficiale di Stato Civile dove è iscritto l'atto di matrimonio, cioè il comune dove il matrimonio è stato celebrato o dove si trova la chiesa dove il matrimonio è stato celebrato
  2. all'Ufficiale di Stato Civile del comune di attuale residenza

Chi può rivolgersi al Comune

Possono rivolgersi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune per richiedere la separazione o il divorzio i coniugi che

  • Non hanno figli minori
  • Non hanno figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o che non sono autosufficienti economicamente
  • Non devono stabilire fra loro accordi di tipo patrimoniale perché l'Ufficiale di Stato Civile non può ricevere dichiarazioni relative a benefici economici

Procedimento

Ai coniugi viene richiesta la compilazione di un modulo che serve all'Ufficiale di Stato Civile per la verifica dei dati necessari alla stesura dell'accordo di separazione o divorzio.
Dopo l'acquisizione dei documenti, l'Ufficiale di Stato Civile, convoca i coniugi per la firma dell'accordo; questo accordo però non ha ancora effetto in quanto la legge prevede che passino trenta giorni, dopo di che i coniugi saranno di nuovo invitati a presentarsi davanti all'Ufficiale di Stato Civile per la conferma dell'accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.

Costi

Con Delibera di Giunta Comunale numero 9 del 28-1-2015, il diritto fisso da esigere da parte del Comune all'atto della conclusione dell'accordo di separazione o di divorzio è pari all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio, cioè ad oggi € 16,00.

Modulistica

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