Sezioni

Certificati, autocertificazione e dichiarazioni sostitutive

Oggetto

Autocertificazione 

L’articolo 46 del DPR 445/00 prevede la possibilità di presentare alla pubblica amministrazione, ai gestori di pubblici servizi e ai privati che lo accettino, una dichiarazione fatta e firmata senza autentica dalla persona interessata al posto dei certificati richiesti.
Si può autocertificare: data e il luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza a ordini professionali; titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Secondo l’articolo 47 del DPR 445/00, consiste anch'essa in una dichiarazione fatta e firmata dall'interessato con la quale vengono descritti fatti, stati e qualità personali che siano a sua diretta conoscenza, con le seguenti precisazioni:

  • a) ha carattere residuale, nel senso che può contenere qualsiasi altra dichiarazione non prevista dall'articolo 46 e che non sia vietata dalla legge;
  • b) può riguardare anche fatti, stati e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui l'interessato abbia diretta conoscenza;
  • c) è sempre utilizzabile, tranne specifico divieto per legge, in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi (ENEL, Hera, TELECOM, ecc.);
  • d) la relativa firma deve essere apposta o davanti ad un pubblico ufficiale, o davanti al dipendente che riceve l'atto, oppure bisogna allegare la fotocopia di un valido documento di identità di colui che firma.

Uffici e competenze

Ufficio responsabile e a cui rivolgersi: URCA - Sportello del Cittadino
A
ltri uffici competenti: Servizi demografici

Procedimento

Certificazioni anagrafiche 
I certificati vengono rilasciati dallo sportello Anagrafe su richiesta del cittadino. Il rilascio avviene in tempo reale.

Autocertificazione e Dichiarazione sostitutiva differiscono per il contenuto che si può dichiarare; la procedura per utilizzare questi strumenti è regolata  da alcune norme  che prevedono discipline specifiche.
Autentica della firma (Articoli 21 e 38)
Qualora venga richiesta la firma autenticata, è necessario rivolgersi allo sportello anagrafico muniti di documento di identità in corso di validità.
Copia conforme e modalità alternative (Articoli 18 e 19).
Consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine di una fotocopia o una stampa; può essere fatta in Municipio da un pubblico dipendente autorizzato, o direttamente dall'interessato tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Validità ed esclusioni (Articoli 37, 48 e 49).
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. Le dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni non possono sostituire: i certificati medici, sanitari e veterinari; i certificati di origine e di conformità CE; le certificazioni di marchi o di brevetti; il certificato unico di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive, che viene rilasciato dal medico di base ed ha validità per l'intero anno scolastico.

Documentazione

Non è richiesta alcuna documentazione

Sanzioni

In caso di dichiarazioni false o mendaci, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. E' importante ricordare che tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del testo unico sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Costi

Le autocertificazioni non hanno costi.
Il costo per le dichiarazioni sostitutive e i certificati varia a seconda dell'uso.

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