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Whistleblowing

Segnalazioni di illecito e tutela del dipendente che effettua segnalazioni

Ai sensi dell'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, l’Amministrazione, con l’ausilio del Responsabile della Prevenzione della corruzione, predispone tutti i sistemi necessari o utili per tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante anche nell’eventuale procedimento disciplinare che consegua alla segnalazione. A tal proposito si richiama che l’identità del segnalante potrà essere rilevata se il segnalante espressamente autorizza, se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione e se la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Il dipendente o il collaboratore del Comune che denunci fatti illeciti o irregolarità ai sensi dell’art. 54 bis D.Lgs. 165/2001, può utilizzare il modulo reperibile nella sezione del Sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti (Allegato 4).

Sono competenti a ricevere la segnalazione il superiore gerarchico e/o il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nonchè l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC). Se la segnalazione è indirizzata al superiore gerarchico o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve essere utilizzato il modulo predisposto da trasmettere al loro indirizzo mail. Qualora la segnalazione sia inviata all’ANAC verrà utilizzato l’indirizzo mail dall’Autorità appositamente predisposto (whistleblowing@anticorruzione.it). Il modulo deve contenere le generalità del segnalante e la descrizione dei fatti oggetto della segnalazione necessaria a fornire gli elementi per approfondimenti, verifiche del caso e provvedimenti. In particolare la segnalazione deve essere circostanziata, contenere tutti i dati e le informazioni utili per individuare gli autori della condotta illecita.

Della pubblicazione del modulo-tipo verrà data adeguata informazione a tutti i dipendenti affinchè possano essere sensibilizzati e formati relativamente ai diritti e agli obblighi legati alla segnalazione delle azioni illecite, alla divulgazione di notizie ed alla tutela della riservatezza del dipendente denunciante ed alle altre specifiche disposizioni.

In caso di omissione o di mancata protezione del segnalante, il superiore gerarchico e il Responsabile della prevenzione della corruzione, rispondono disciplinarmente e, se sussistono i presupposti, incorrono nelle altre forme di responsabilità previste dall’ordinamento.

I segnalanti non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione.

Il segnalante che ritenga di aver subito una discriminazione deve darne notizia al Responsabile della Prevenzione della corruzione e può adire, anche attraverso l'azione delle Organizzazioni Sindacali, al Dipartimento della Funzione Pubblica per i provvedimenti di competenza, o agli organi giudiziari competenti.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, o ne vengono a conoscenza anche solo accidentalmente, sono tenuti a non divulgare la notizia e a tutelare la riservatezza dell’informazione. La violazione di quest’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori responsabilità previste dall’ordinamento. 

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