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Cessione di fabbricato

Oggetto
L'art. 12 della legge 191 del 1978 impone ai soggetti che cedono in proprietà o in godimento o a qualunque altro titolo l'uso esclusivo di un fabbricato (o di parte di esso e per un periodo superiore a un mese) un obbligo di comunicazione al Comune in qualità di Autorità locale di Pubblica Sicurezza.La comunicazione deve essere effettuata entro 48 ore dalla consegna dell'immobile.

Uffici e competenze
Ufficio responsabile: Polizia Municipale
Dove rivolgersi: U.R.C.A. (Ufficio Relazioni Cittadino Amministrazione) per presentazione comunicazione e per ritiro modelli di domanda

Destinatari
Chi cede in proprietà o in godimento o a qualunque altro titolo l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso per un periodo superiore a un mese.

Procedimento
Il titolare del fabbricato è tenuto a fare apposita comunicazione utilizzando l’apposito modulo, nel quale debbono essere indicati i seguenti dati: esatta ubicazione del fabbricato, generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, nonché gli estremi del documento di riconoscimento.
La documentazione va presentata allo sportello Urca che provvede ad inoltrarlo alla Polizia Municipale.
Chi non procede alla comunicazione è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa di pagamento di una somma da 103,29 a 1549,37 euro.

Documentazione
Al modulo compilato in triplice copia va allegata, in caso di cessionario con cittadinanza non italiana, fotocopia del passaporto o del permesso di soggiorno.

Costi
Non sono previste spese.

 
Allegati e modulistica
Uffici, sedi e altri documenti correlati