
Oggetto
Il titolare del Permesso di Costruire o della D.I.A. deve comunicare, su apposita modulistica, al Responsabile del S.U.E. la data di fine lavori, entro quindici giorni dall’effettiva ultimazione degli stessi. Entro quindici giorni dalla comunicazione di fine lavori deve essere presentata anche la scheda tecnica descrittiva oppure la richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità, quando dovuta.
Il certificato di conformità edilizia e agibilità attesta che l’opera realizzata corrisponda al progetto approvato o presentato, dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni urbanistico-edilizie ed in particolare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo la normativa vigente. Esso vale altresì come dichiarazione di abitabilità o usabilità.
Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 21 della L.R. n. 31/2002 e dall’Art. 105 del vigente Regolamento Edilizio sono soggetti a certificato i seguenti interventi:
Per gli interventi edilizi non compresi alle suddette lettere a), b) e c) la dichiarazione di conformità del professionista abilitato, contenuta nella scheda tecnica descrittiva, di cui all’articolo precedente, sostituisce certificato di conformità edilizia e agibilità. Per i medesimi interventi, copia della scheda tecnica descrittiva e della documentazione completa di tutti gli allegati è trasmessa al Comune entro 15 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, il titolare del titolo abilitativo o successori o aventi causa devono, entro 15 giorni dalla comunicazione di ultimazione lavori, presentare al S.U.E., la domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, il ritardo o la mancata presentazione della domanda di certificato e la mancata trasmissione al Comune di copia della scheda tecnica descrittiva comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall’art. 21, comma 5, della L.R. 31/2002 e costituisce titolo per il Comune di effettuare verifiche d’ufficio.
Il certificato di conformità edilizia e agibilità ha il valore e sostituisce il certificato di agibilità di cui agli artt. 24 e 25 del d.P.R. 06/06/2001, n. 380, restando ferme le autorizzazioni all’esercizio delle attività previste dalla legislazione vigente.
Uffici e competenze
Ufficio responsabile: Sportello Unico Edilizia
Dove rivolgersi: U.R.C.A. - Sportello del Cittadino per presentazione pratica e per ritiro modelli di domanda
Destinatari
Sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato o la presentazione della Scheda Tecnica Descrittiva del Fabbricato il titolare del Permesso di Costruire o il soggetto che ha presentato la D.I.A. ovvero i loro successori o aventi causa.
Procedimento
Il S.U.E. comunica il nome del Responsabile del procedimento, il quale può richiedere, entro i successivi 30 giorni dalla presentazione della domanda, documenti integrativi non a disposizione dell’Amministrazione o che non possono essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe il termine di 90 giorni previsto per il rilascio; detto termine ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti integrativi richiesti.
Il certificato viene rilasciato entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, salvo le interruzioni previste, previo lo svolgimento di tutte le verifiche di completezza e di coerenza delle asseverazioni e della relativa documentazione.
Il caso di inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento, la conformità edilizia e agibilità si intende attestata secondo quanto dichiarato dal professionista con la scheda tecnica descrittiva.
La conformità edilizia e agibilità, comunque attestata, non impedisce l’esercizio del potere di dichiarare l’inagibilità di un edificio o parte di esso, per motivi igienici o strutturali, ai sensi dell’art. 222 del R.D. 27/07/1934 n. 1265 ss.mm.ii., ordinandone altresì, qualora ricorra la necessità, lo sgombero. L’unità immobiliare dichiarata inagibile non può essere utilizzata né concessa in uso ad alcun titolo.
In seguito all’esecutività della Delibera di Giunta n. 1 del 14/01/2008 avente ad oggetto “Criteri di scelta e consistenza del campione di opere da assoggettare a rilascio del Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità”” le richieste di Conformità Edilizia e Agibilità, presentate a decorrere dal 01/01/2009, seguiranno il seguente iter procedurale così come definito dagli Artt. 106 e 107 del vigente Regolamento Edilizio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 31/05/2006, in vigore dal 01/10/2006.
- Saranno sottoposte a verifica analitica, ai fini del rilascio del relativo Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità, tutte le richieste relative ad interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di interi edifici destinate ad attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l’ambiente di cui all’Art. 76 del vigente Regolamento Edilizio:
- Saranno altresì sottoposte a verifica analitica a campione, ai fini del rilascio del relativo Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità, le richieste relative ad interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di interi edifici a destinazione residenziale e comunque con destinazione d’uso non ricompresa nell’elenco di cui all’Art. 76 del vigente Regolamento Edilizio, sopra riportato, nella misura del 20% delle pratiche presentate su base mensile previo sorteggio del quale verrà redatto apposito verbale e pubblicato sul sito internet e all’Albo Pretorio del Comune di Zola Predosa.
La verifica analitica consiste nella esecuzione di sopralluogo al fine di valutare la rispondenza dell’intervento realizzato agli elaborati di progetto allegati al titolo abilitativo oltre alla verifica di completezza e coerenza di quanto asseverato nella scheda tecnica descrittiva e relativi allegati, nonché alla verifica del rispetto della normativa urbanistica ed edilizia e dei requisiti cogenti previsti nel Regolamento Edilizio. Il suddetto sorteggio verrà effettuato il giorno 1 di ogni mese, per le pratiche presentate nel corso del mese precedente.
- Le restanti richieste di Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità, non riconducibili alle casistiche di cui sopra, saranno sottoposte a verifica di completezza documentale nei termini di 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. L’eventuale mancanza di documentazione necessaria ed indispensabile verrà richiesta dallo Sportello Unico Edilizia entro il suddetto termine interrompendo i termini di 90 giorni previsti per la definizione dell’iter procedurale. Detto termine ricomincia a decorrere per interno ad avvenuta presentazione della documentazione integrativa mancante.
La conformità edilizia e agibilità si intenderà attestata secondo quanto dichiarato dal tecnico progettista con la scheda tecnica descrittiva allegata alla domanda, non è pertanto previsto il rilascio di alcun provvedimento.
Qualora in sede di controllo, anche a campione, vengano riscontrate difformità con quanto dichiarato nella scheda tecnica descrittiva, il Responsabile del S.U.E. comunica le risultanze negative del controllo al richiedente invitando lo stesso a produrre, entro il termine prefissato, le proprie contro deduzioni, riservandosi ogni altra successiva azione. In tal caso il termine per il rilascio del certificato rimane sospeso.
Conseguentemente all’esito positivo della verifica, il certificato di conformità edilizia e agibilità viene rilasciato e sulla scheda tecnica descrittiva dell’opera vengono riportate le determinazioni finali.
Qualora non si proceda alla verifica di cui sopra o il suddetto controllo comunale non venga svolto entro il termine previsto, la scheda tecnica descrittiva da cui risulti la data di presentazione al Comune tiene luogo del certificato di conformità edilizia e agibilità. In tal caso il Responsabile del S.U.E. appone l'attestazione di convalida della dichiarazione, riservandosi la possibilità di effettuare, nei dodici mesi successivi al rilascio, il controllo a campione, secondo i modi ed i tempi previsti.
Documentazione
Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, il titolare del titolo abilitativo o successori o aventi causa devono, entro 15 giorni dalla comunicazione di ultimazione lavori, presentare al S.U.E., la domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, corredata da:
Costi