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D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività)

Oggetto
Ai sensi dell'art. 8 L.R. 31/2002 (salvo più restrittive previsioni di cui al comma 2) e dell’Art. 63 del vigente Regolamento Edilizio, sono obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attività:

  • a) Manutenzione straordinaria
  • b) Eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, qualora interessino immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del d.lgs. 42/2004 ss.mm.ii., nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell’edificio o alterino anche la sagoma dell’edificio
  • c) Recinzioni, muri di cinta e cancellate
  • d) Recupero dei sottotetti, nei casi e nei limiti della L.R. 11/1998
  • e) Recupero e risanamento aree libere, qualora non riguardino immobili sottoposti a vincolo di tutela
  • f) Cambio d’uso senza opere
  • g) Modifica funzionale di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria
  • h) Installazione o revisione di impianti tecnologici che comportino la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti
  • i) Modifiche progettuali a denunce di inizio attività, che consistono in variazioni essenziali ai sensi dell’art. 23 della L.R. 31/2002, qualora l’intervento complessivamente inteso non implichi l’ottenimento del Permesso di Costruire
  • j) Varianti minori in corso d’opera a D.I.A. e Permessi di Costruire
  • k) Realizzazione di parcheggi pertinenziali di immobili, nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali al pianterreno, nonché realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato (art. 9 L. 122/1989), esclusi gli immobili collocati nei centri storici
  • l) Opere pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume inferiore o pari al 20% del volume dell’edificio principale e non costituenti nuova costruzione
  • m) Realizzazione di campi attrezzati per attività sportive e ricreative, del tutto e permanentemente scoperti, qualora abbiano un carattere pertinenziale rispetto agli edifici esistenti, siano destinati ad uso privato o non riguardino immobili sottoposti a vincoli di tutela
  • n) Arredo urbano, compresi gazebo e pergolati, e sistemazione aree esterne
  • o) Scavi, rinterri e significativi movimenti di terra senza opere non connessi all’attività agricola
  • p) Cartelloni pubblicitari, tipo “Poster” aventi dimensioni minime di mt 3,00 x 6,00 (può essere richiesto il parere della Commissione Q.A.P.)
  • q) Depositi a cielo aperto non aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 31
  • r) Realizzazione di serre stagionali
  • s) Demolizione senza ricostruzione non riguardanti immobili vincolati e classificati
  • t) Interventi previsti all’interno di piani attuativi, comunque denominati, che contengono precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata al momento dell’approvazione dei piani attuativi stessi
  • u) Ristrutturazione edilizia riguardante edifici non vincolati o non classificati dagli strumenti urbanistici
  • v) Restauro o risanamento conservativo riguardanti edifici non vincolati o non classificati dagli strumenti urbanistici

Uffici e competenze
Ufficio responsabile: Sportello Unico Edilizia
Dove rivolgersi: U.R.C.A. (Ufficio Relazioni Cittadino Amministrazione) per presentazione pratica e per ritiro modelli di domanda

Destinatari
I soggetti aventi titolo che devono eseguire gli interventi  sopra descritti . Per la classificazione degli interventi edilizi e relativo titolo abilitativo si veda anche l’apposito documento disponibile alla sezione “allegati” di questa pagina.

Procedimento
Ai sensi dell'art. 10 L.R. 31/2002 e dell’Art. 65 del vigente Regolamento Edilizio, il proprietario dell'immobile o chi ha titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta la denuncia al comune, accompagnata dagli elaborati progettuali richiesti dal Regolamento Edilizio e da:

  • a) Relazione del progettista abilitato che asseveri, ai sensi dell’art. 481 del Codice penale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, nonché la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al Regolamento edilizio e alla valutazione preventiva, ove acquisita;
  • b) Quantificazione e versamento del contributo di costruzione, se dovuto
  • c) Indicazione del direttore dei lavori
  • d) Nome dell’impresa a cui si intendono affidare i lavori
  • e) Dichiarazioni relative all’impresa esecutrice
  • e.1) Dichiarazione resa dal titolare dell’impresa esecutrice circa l’organico medio annuo, distinto per qualifica;
  • e.2) Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice;
  • e.3) Certificato di regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, rilasciato dall’INPS, dall’INAIL e dalle CASSE EDILI, per quanto di rispettiva competenza o, in alternativa, un documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 66 del vigente RE la D.I.A. e' sottoposta al termine massimo di validità pari a tre anni, decorrenti dalla data di efficacia (per data di efficacia si intende il trentunesimo giorno dalla data di presentazione della D.I.A.) salvo i casi di interruzione o sospensione dei termini di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. 31/2002. La documentazione come sopra descritta va presentata all’Urca (Ufficio Relazioni Cittadino Amministrazione).
L'interessato e' tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà dell'interessato. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata e' soggetta a nuova denuncia di inizio attività.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di 30 giorni decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, da rendersi comunque entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia, ovvero dall'eventuale decorso del termine per l'esercizio dei poteri di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica. Qualora tali atti non fossero favorevoli, la denuncia ne risulterebbe priva di effetti.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento risultasse sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale ed il parere o l'atto di assenso comunque denominato non venisse allegato alla denuncia, spetterebbe allo Sportello Unico dell’Edilizia,  entro 10 giorni dalla presentazione, richiedere all'autorità preposta il rilascio del medesimo atto.
Decorsi 30 giorni dalla richiesta, il responsabile dello sportello unico per l'edilizia convoca una conferenza di servizi. In tali casi il termine di trenta giorni per l'inizio lavori decorre dal ricevimento dell'atto richiesto, ovvero dall'esito della conferenza. La denuncia di inizio attività e' priva di effetti se l'assenso e' negato ovvero se la conferenza ha esito non favorevole.
Se il progetto presentato riguarda insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull’ambiente e sulla salute (di cui all’ art. 76 del vigente RE), da sottoporsi all’esame preventivo di AUSL e ARPA, il termine di trenta giorni per dare inizio ai lavori ricomincia a decorrere dal ricevimento del parere favorevole o dall’esito favorevole della eventuale conferenza dei servizi.
Spetta al S.U.E. richiedere alle strutture AUSL e ARPA il predetto parere entro dieci giorni dal ricevimento della D.I.A
La sussistenza del titolo edilizio e' provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulta la data di ricevimento della stessa da parte dell'amministrazione comunale, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso di altre amministrazioni eventualmente necessari. Gli estremi della denuncia di inizio attività sono contenuti nel cartello esposto nel cantiere, secondo le modalità stabilite dal RUE.
Validità
I lavori asseverati tramite denuncia di inizio attività devono essere conclusi entro 3 anni dalla data di efficacia (per data di efficacia si intende il trentunesimo giorno dalla data di presentazione della D.I.A.) salvo i casi di interruzione o sospensione dei termini di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. 31/2002.
Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà dell'interessato.
Sanzioni
Le modalità di controllo sulle opere soggette a denuncia di inizio attività sono fissate dall'art. 11 L.R. 31/2002 e dall’Art. 67 del vigente Regolamento Edilizio.
La realizzazione delle trasformazioni con denuncia di inizio attività e' soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali vigenti per l'esecuzione delle corrispondenti opere.

Documentazione
Insieme alla Denuncia di inizio attività vanno presentate:

  • relazione del progettista abilitato che asseveri, ai sensi dell’art. 481 del Codice penale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, nonché la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al Regolamento edilizio e alla valutazione preventiva, ove acquisita;
  • Quantificazione e versamento del contributo di costruzione, se dovuto;
  • Indicazione del direttore dei lavori
  • Nome dell’impresa a cui si intendono affidare i lavori
  • Dichiarazioni relative all’impresa esecutrice:
    a) Dichiarazione resa dal titolare dell’impresa esecutrice circa l’organico medio annuo, distinto per qualifica;
    b) Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice;
    c) Certificato di regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, rilasciato dall’INPS, dall’INAIL e dalle CASSE EDILI, per quanto di rispettiva competenza o, in alternativa, un documento unico di regolarità contributiva;
    d) Tutti i documenti di cui all’Art. 55 del vigente RE limitatamente a quelli necessari per il tipo di intervento da realizzare.

NB - Prima della protocollazione delle pratiche edilizie (Permesso di costruire, SCIA, CIL), dovranno essere trasmessi gli elaborati grafici in formato pdf al seguente indirizzo: sit@comune.zolapredosa.bo.it
Copia della mail di inoltro di tali elaborati dovrà essere allegata alla documentazione in fase di protocollazione.

Costi
Oneri

Oneri (se dovuti) secondo le tariffe in vigore al momento della presentazione della DIA. Qualora l’intervento soggetto a DIA risulti oneroso, è necessario un preventivo atto di intesa con il competente Servizio comunale al fine della determinazione del Contributo di Costruzioni e dell’eventuale adeguamento degli standards.
Diritti
I diritti di segreteria sono indicati nella tabella disponibile dal link a fondo pagina.

 
Uffici, sedi e altri documenti correlati
Modulistica e informazioni correlate