
Oggetto
Ai sensi dell'art. 8 L.R. 31/2002 (salvo più restrittive previsioni di cui al comma 2) e dell’Art. 63 del vigente Regolamento Edilizio, sono obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attività:
Uffici e competenze
Ufficio responsabile: Sportello Unico Edilizia
Dove rivolgersi: U.R.C.A. (Ufficio Relazioni Cittadino Amministrazione) per presentazione pratica e per ritiro modelli di domanda
Destinatari
I soggetti aventi titolo che devono eseguire gli interventi sopra descritti . Per la classificazione degli interventi edilizi e relativo titolo abilitativo si veda anche l’apposito documento disponibile alla sezione “allegati” di questa pagina.
Procedimento
Ai sensi dell'art. 10 L.R. 31/2002 e dell’Art. 65 del vigente Regolamento Edilizio, il proprietario dell'immobile o chi ha titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta la denuncia al comune, accompagnata dagli elaborati progettuali richiesti dal Regolamento Edilizio e da:
Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 66 del vigente RE la D.I.A. e' sottoposta al termine massimo di validità pari a tre anni, decorrenti dalla data di efficacia (per data di efficacia si intende il trentunesimo giorno dalla data di presentazione della D.I.A.) salvo i casi di interruzione o sospensione dei termini di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. 31/2002. La documentazione come sopra descritta va presentata all’Urca (Ufficio Relazioni Cittadino Amministrazione).
L'interessato e' tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà dell'interessato. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata e' soggetta a nuova denuncia di inizio attività.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di 30 giorni decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, da rendersi comunque entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia, ovvero dall'eventuale decorso del termine per l'esercizio dei poteri di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica. Qualora tali atti non fossero favorevoli, la denuncia ne risulterebbe priva di effetti.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento risultasse sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale ed il parere o l'atto di assenso comunque denominato non venisse allegato alla denuncia, spetterebbe allo Sportello Unico dell’Edilizia, entro 10 giorni dalla presentazione, richiedere all'autorità preposta il rilascio del medesimo atto.
Decorsi 30 giorni dalla richiesta, il responsabile dello sportello unico per l'edilizia convoca una conferenza di servizi. In tali casi il termine di trenta giorni per l'inizio lavori decorre dal ricevimento dell'atto richiesto, ovvero dall'esito della conferenza. La denuncia di inizio attività e' priva di effetti se l'assenso e' negato ovvero se la conferenza ha esito non favorevole.
Se il progetto presentato riguarda insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull’ambiente e sulla salute (di cui all’ art. 76 del vigente RE), da sottoporsi all’esame preventivo di AUSL e ARPA, il termine di trenta giorni per dare inizio ai lavori ricomincia a decorrere dal ricevimento del parere favorevole o dall’esito favorevole della eventuale conferenza dei servizi.
Spetta al S.U.E. richiedere alle strutture AUSL e ARPA il predetto parere entro dieci giorni dal ricevimento della D.I.A
La sussistenza del titolo edilizio e' provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulta la data di ricevimento della stessa da parte dell'amministrazione comunale, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso di altre amministrazioni eventualmente necessari. Gli estremi della denuncia di inizio attività sono contenuti nel cartello esposto nel cantiere, secondo le modalità stabilite dal RUE.
Validità
I lavori asseverati tramite denuncia di inizio attività devono essere conclusi entro 3 anni dalla data di efficacia (per data di efficacia si intende il trentunesimo giorno dalla data di presentazione della D.I.A.) salvo i casi di interruzione o sospensione dei termini di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. 31/2002.
Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà dell'interessato.
Sanzioni
Le modalità di controllo sulle opere soggette a denuncia di inizio attività sono fissate dall'art. 11 L.R. 31/2002 e dall’Art. 67 del vigente Regolamento Edilizio.
La realizzazione delle trasformazioni con denuncia di inizio attività e' soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali vigenti per l'esecuzione delle corrispondenti opere.
Documentazione
Insieme alla Denuncia di inizio attività vanno presentate:
NB - Prima della protocollazione delle pratiche edilizie (Permesso di costruire, SCIA, CIL), dovranno essere trasmessi gli elaborati grafici in formato pdf al seguente indirizzo: sit@comune.zolapredosa.bo.it
Copia della mail di inoltro di tali elaborati dovrà essere allegata alla documentazione in fase di protocollazione.
Costi
Oneri
Oneri (se dovuti) secondo le tariffe in vigore al momento della presentazione della DIA. Qualora l’intervento soggetto a DIA risulti oneroso, è necessario un preventivo atto di intesa con il competente Servizio comunale al fine della determinazione del Contributo di Costruzioni e dell’eventuale adeguamento degli standards.
Diritti
I diritti di segreteria sono indicati nella tabella disponibile dal link a fondo pagina.