Sezioni

Ravvedimento operoso

Oggetto

Il decreto legislativo n. 472 del 18/12/1997, con l'art. 13, consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni connesse al pagamento e alla presentazione della dichiarazione, mediante "ravvedimento operoso" usufruendo di un abbattimento della sanzione, se eseguito entro i termini fissati dalla norma.

Dal 2016, con l’approvazione del Regolamento generale delle entrate tributarie il Comune, in virtù del suo potere regolamentare, è intervenuto per ampliare i termini previsti dall’art. 13, introducendo il c.d. il ravvedimento operoso lungo.

Con la modifica operata dal D.L. 124/2019, convertito in Legge 157/2019,  dal 1° gennaio 2020, il limite temporale rispetto ai mancati versamenti viene meno e il ravvedimento è sempre ammesso, seppure a costi crescenti all’aumentare del ritardo.

Resta in vigore anche la disposizione del Regolamento generale delle entrate, che, con riferimento alla violazione per omessa denuncia, mantiene possibile la regolarizzazione spontanea della mancata presentazione della denuncia anche oltre i 90 giorni dalla scadenza.

Per avvalersi del ravvedimento operoso occorre naturalmente che le violazioni non siano state già contestate e che l'Ufficio non abbia iniziato ispezioni e verifiche delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Uffici e competenze

Ufficio responsabile e al quale rivolgersi: Tributi
Dove rivolgersi anche: URCA - Sportello del Cittadino

Destinatari

Coloro che, nei termini previsti dalla legge di riferimento di ciascun tributo, non hanno provveduto al pagamento o alla presentazione della dichiarazione ovvero che hanno presentato una dichiarazione errata o infedele.

Procedimento

Il ravvedimento operoso consiste nel versamento dell’imposta o maggiore imposta dovuta, contestualmente alla sanzione ridotta nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Il ravvedimento si perfeziona con la comunicazione al Servizio Tributi delle motivazioni che lo hanno reso necessario, unitamente a copia della ricevuta di versamento.

Documentazione

Per la comunicazione all'ufficio tributi sono disponibili i modelli appositi, anche alla voce "allegati" di questa pagina.

Costi

Omesso pagamento

  • sanzione in ragione dello 0,10% al giorno per i primi 14 giorni di ritardo (1/10 del 1% giornaliero);
  • sanzione in ragione dell'1,5% dal 15° al 30° giorno di ritardo (1/10 del 15%);
  • sanzione in ragione dell'1,67% dal 31° al 90° giorno di ritardo (1/9 del 15%);
  • sanzione in ragione del 3,75% se eseguito oltre 90 giorni ma entro il termine per la presentazione della denuncia relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione) (1/8 del 30%);
  • sanzione in ragione del 4,29% se eseguito entro il termine per la presentazione della denuncia relativa all'anno successivo a quando è stata commessa la violazione) (1/7 del 30%);
  • sanzione in ragione del 5,00% se eseguito oltre i termini sopra indicati (1/6 del 30%);

Omessa denuncia

  • sanzione del 10% entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione, con un minimo di € 5,00 (1/10 del 100%);
  • sanzione del 25% oltre i 90 giorni dalla scadenza, con un minimo di € 5,00 (1/4 del 100%);

Regolarizzazione degli errori e delle omissioni commesse in denuncia

  • sanzione in ragione del 5,56% entro 90 giorni dalla scadenza (1/9 del 50%);
  • sanzione in ragione del 6,25% se eseguito oltre 90 giorni ma entro il termine per la presentazione della denuncia relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione) (1/8 del 50%);
  • sanzione in ragione del 7,14% se eseguito entro il termine per la presentazione della denuncia relativa all'anno successivo a quando è stata commessa la violazione) (1/7 del 50%);
  • sanzione in ragione del 8,33% se eseguito oltre  termini sopra indicati (1/6 del 50%);

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