Sezioni

IMU (Imposta Municipale Propria)

Oggetto

L’imposta municipale propria è istituita dalla Legge n. 160/2019 e disciplinata dalle disposizioni contenute all’art. 1 commi da 739 a 783.

L'IMU è un'imposta di competenza comunale dovuta sui beni immobili (fabbricati, terreni e aree edificabili) presenti sul territorio, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.

Il presupposto impositivo è il possesso di immobili, inteso come proprietà o titolarità di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie).

Il comma 744 della Legge 160/2019 ha riservato allo Stato una quota del gettito IMU (calcolato ad aliquota standard dello 0,76%) derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, ad eccezione dei fabbricati rurali strumentali (D10).

Uffici e competenze

Ufficio responsabile e al quale rivolgersi: Tributi
Dove rivolgersi anche: URCA - Sportello del Cittadino

Destinatari

I possessori di immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati) intendendosi per tali i proprietari o i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi o superficie) sugli stessi, anche se non residenti in Italia, i concessionari, nei casi di concessione di aree demaniali, il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, il genitore assegnatario della casa famigliare, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, e relative pertinenze non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

Sono equiparate all’abitazione principale, (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9):

  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, se coincidente con la residenza anagrafica e la dimora abituale;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi comprese, dal 2016, le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civili abitazioni destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale  (obbligo di denuncia a pena di decadenza dal beneficio):
  • un unico immobile (e relative pertinenze) posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nonché dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in assenza della dimora abituale e della residenza anagrafica. (obbligo di denuncia a pena di decadenza dal beneficio).
  • l’abitazione di anziano o disabile che abbia acquisito residenza in istituto di ricovero o sanitario a condizione che la stessa non risulti locata.

Procedimento

Dichiarazione

Il contribuente deve presentare al Comune la dichiarazione quando si sono verificate modificazioni al patrimonio immobiliare che incidono sul calcolo dell'imposta, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quando è intervenuta la variazione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Approfondimenti sulle diverse casistiche ancora assoggettate ad obbligo di denuncia sono contenuti nel fascicolo delle istruzioni ministeriali della dichiarazione IMU.

Va presentata la dichiarazione, a titolo esemplificativo, per:

  • le pertinenze dell'abitazione principale quando sono in numero maggiore di una per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7) per individuare l’esatta unità pertinenziale che per legge deve essere una per categoria;
  • attestare l'esenzione per la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • attestare il possesso dei requisiti per l'esenzione di cui al comma 741 per gli alloggi sociali e per l'immobile delle forze armate ecc. e al comma 751 per gli immobili “merce” a decorrere dall'anno 2022;
  • attestare l'esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti, dal 2019 anche dai loro familiari coadiuvanti, e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 53/2004 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • attestare il possesso dei requisiti nel caso di immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli) e dal 2019 al coniuge del beneficiario in caso di suo decesso in presenza di figli minori, barrando nella dichiarazione il campo 11 e specificando nelle Annotazioni che trattasi di immobile concesso in uso gratuito;
  • attestare la riduzione del 25% dell'imposta per l'immobile affittato a canone concordato di cui alla Legge 431/98 per i quali non sono previste aliquote agevolate, barrando il campo 14 e specificando nelle Annotazioni che trattasi di immobile che rientra nella suddetta riduzione. Per i contratti stipulati dal 1 marzo 2018 la riduzione d'imposta spetta se sussiste l'Attestazione di conformità.

Non è, invece, più dovuta la dichiarazione nei casi di compravendita di immobili, nei casi di successione o di variazione della residenza anagrafica.

I modelli di Dichiarazione Ministeriale IMU, disponibili anche sul sito istituzionale del Comune,  possono essere:

  • consegnati direttamente all'ufficio Protocollo che rilascerà apposita ricevuta;
  • inviati a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno a: Comune di Zola Predosa -Servizio Tributi – Piazza repubblica 1    40069 Zola Predosa, la data di spedizione è considerata data di presentazione della dichiarazione;
  • trasmessi con posta certificata all'indirizzo comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it indicando nell'oggetto del messaggio “dichiarazione IMU per l'anno 20..”; il testo deve inoltre contenere l'elenco dei contribuenti (cognome nome) per i quali viene presentata la dichiarazione. Prima dell'invio la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autografa e acquisita tramite scanner.

Agevolazioni

La base imponibile è ridotta del 50% per:

  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un accertato degrado fisico sopravvenuto (es. immobile diroccato, pericolante o fatiscente) o in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e l'immobile non deve essere utilizzato. Non si considera inagibile il fabbricato interessato da lavori di ristrutturazione in corso d'opera. Per ulteriori dettagli si veda art.3 del regolamento comunale IMU
  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (lett. a).

Sono esenti:

  • i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/20049 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione (comma 758 lett. a);
  • i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della L.27/12/1977, n. 984 sulla base dei criteri di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9/06/1993 (comma 758 lett. d);
  • gli immobili relativi alle casistiche previste dal comma 759 dell’art. 1 Legge 160/2019;
  • dal 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (obbligo di denuncia a pena di decadenza dal beneficio).

E’ ridotta:

del 50% (dal 2021) e del 62,50% solo per il 2022 l’imposta per i soggetti non residenti in Italia, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. L’agevolazione vale per una sola unità abitativa, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, purché non locata né concessa in comodato d’uso.

Il Regolamento comunale IMU o la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote possono prevedere ulteriori esenzioni o agevolazioni che comportano una riduzione della base imponibile o l’applicazione di aliquote ridotte.
Tutti coloro in possesso dei requisiti richiesti possono - in corso d’anno - applicare le agevolazioni ma sono tenuti a darne comunicazione al Comune nei modi e nei termini previsti per la specifica fattispecie.
I modelli fac-simile sono in distribuzione presso l'URCA o scaricabili da questo sito alla sezione modulistica, raggiungibile anche dal collegamento in fondo a questa pagina.
Il documento deve essere presentato per il primo anno ed avrà efficacia anche per gli anni successivi, fino a che resteranno invariate le condizioni dichiarate.

Calcolo dell'imposta

L’imposta e' dovuta per anno solare, proporzionalmente  alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni  di  possesso risultino uguali a quelli del cedente.

La base imponibile, ai sensi del comma 745, è costituita dal valore dell’immobile determinato nel modo seguente:

  • per le aree edificabili, il valore imponibile è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici (generali e/o attuativi),  avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; tale valore deve essere determinato attraverso stima di parte;
    In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato (comma 746, quarto periodo).
  • per i fabbricati e i terreni iscritti in catasto, il valore imponibile è dato dalla rendita catastale, rivalutata nelle misure, rispettivamente, del 5% e del 25%, applicando i coefficienti sotto riportati. 
    Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Categoria Catastale

Moltiplicatore

Fabbricati gruppo   A  (esclusi A/10)  + C/2 + C/6 + C/7

160

Fabbricati gruppo   A/1 + D/5

80

Fabbricati gruppo   B

140

Fabbricati gruppo   C/1

55

Fabbricati gruppo   C/3 + C/4 + C/5

140

Fabbricati gruppo   D  (esclusi D/5)

65

Terreni agricoli (compresi quelli non coltivati)

135

Pagamento dell'imposta

Può avvenire:

1) in due rate:

  • ACCONTO entro il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre, calcolata con aliquote e detrazioni dell’anno precedente, con la possibilità di utilizzare quelle stabilite dal Comune per l'anno in corso, se già approvate dal Comune;
  • SALDO entro il 16 dicembre, pari allIMU dovuta per l'intero anno sulla base delle aliquote e detrazioni approvate per l’anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata

2) in un'unica soluzione

  • entro il 16 giugno - IMU dovuta per l'intero anno, calcolata con aliquote e detrazioni vigenti per l’anno in corso

Il pagamento il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo del tributo relativo all'intera annualità è pari o inferiore ad euro 12,00.

Il versamento va effettuato interamente al Comune, ad eccezione dei fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale “D”, il cui gettito IMU nella misura dello 0,76 per cento è di competenza statale (comma 744-753). Per tali fabbricati di categoria catastale “D” (esclusi i D10), resta infatti la ripartizione dell'imposta tra quota Stato e quota Comune.

Per i beni immobili sui quali sono stati costituiti diritti di godimento a tempo parziale ( multiproprietà) di cui all'art. 69, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 – codice del consumo, Il versamento dell'imposta municipale propria IMU è effettuato da chi amministra il bene.

Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2) codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso venga costituito il condominio, il versamento deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

L'imposta dovuta deve essere versata esclusivamente utilizzando il modello F24, reperibile presso gli sportelli di qualsiasi banca ed uffici postali, pagabile senza alcuna commissione in banca, in posta e tramite i servizi di home banking.

E’ importante controllare che l’inserimento dei dati contenuti nel F24, da parte degli operatori incaricati del pagamento, avvenga in modo corretto per evitare successive attività di accertamento.

I codici per la compilazione del F24 sono:

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

codice M185

tipologia immobile:

per quota comune

per quota stato

Abitazione principale e Pertinenze

3912

Fabbricati Rurali Strumentali

3913

Terreni agricoli

3914

Aree fabbricabili

3916

Altri fabbricati – categ. “A – B – C – E”

3918

Fabbricati costruiti e destinati alla vendita (beni merce) 

solo per versamenti 2020 e 2021

3939

Altri fabbricati – categ  D produttivi

3930

3925

Arrotondamento: l’importo totale da versare deve essere arrotondato all’unità di euro: per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Nel modello F24 l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo compilato.

Anche i contribuenti non residenti in Italia devono versare l’IMU secondo le disposizioni dell’art. 17, del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, vale a dire a mezzo del modello di versamento unitario (F 24).

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, per effettuare i versamenti IMU dall’estero occorre provvedere mediante bonifico:

  • per la quota Comune 
    codice IBAN:  IT71 P030 6937 1331 0000 0046 007
    codice BIC    BCITITMM
  • per la quota Stato, direttamente a favore della Banca d'Italia
    codice IBAN IT02G0100003245348006108000
    codice BIC  BITAITRRENT

Costi

Le aliquote, detrazioni e riduzioni per il calcolo dell’imposta dovuta sono deliberate dal Consiglio Comunale con provvedimento collegato al bilancio di previsione di ogni anno.
Per il dettaglio è possibile scaricare il fascicolo informativo pubblicato alla sezione "Allegati" di questa pagina.

Inadempimenti

In caso di errori nel versamento o nella presentazione della dichiarazione è possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso per sanare le eventuali inadempienze, sempre che non siano già state attivate da parte dell'ufficio le dovute attività di accertamento.
Per approfondimenti vai alla scheda del ravvedimento operoso

Allegati e approfondimenti

IMU anno 2023

Info, aliquote e approfondimenti sull'IMU anno 2023 
> Delibera IMU 2023
> Info IMU 2023 (brochure informativa)

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