Sezioni

Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni

Oggetto

L’imposta di pubblicità è dovuta per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
I diritti sulle pubbliche affissioni, invece, sono dovuti a fronte del servizio di affissione di manifesti, di qualunque materiale costituiti, a contenuto sia di carattere sociale e istituzionale sia economico.

Uffici e competenze

Ufficio di riferimento: Tributi

Concessionario del Servizio (competente per la gestione):
Società I.C.A. srl
via Guido Rossa, 1 - Casalecchio di Reno - tel. 051.591009 - ica.zola@icatributi.it 
aperto da Lunedì a Venerdì - 8,30 / 13,30 e Martedì e Giovedì - 14,30 alle 16,30

Destinatari

Chi dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale un messaggio pubblicitario viene diffuso.

Procedimento

Dichiarazione

Il soggetto interessato, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare una dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicati, oltre ai dati anagrafici del soggetto, le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati, nel qual caso è necessario provvedere – entro il 31 gennaio di ogni anno – alla variazione della denuncia.

Per le pubbliche affissioni, è necessario che il soggetto interessato presenti, con congruo anticipo rispetto ai tempi previsti per l’esposizione dei manifesti, richiesta scritta all’Ufficio contenente il numero dei manifesti da affiggere, la durata dell’affissione nonché il periodo  di uscita dei manifesti. Si ricorda che le affissioni saranno effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dalla commissione, annotata in apposito registro cronologico.
In entrambi i casi, la documentazione deve essere presentate direttamente al Concessionario del servizio - ICA srl.

Pagamento dell'imposta

La scadenza per il versamento dell'imposta di pubblicità annuale è fissata al 31 gennaio di ogni anno; mentre per le nuove pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni, il versamento deve essere eseguito rispettivamente prima dell’esposizione pubblicitaria e al momento della richiesta di affissione.
Il versamento non è dovuto quando l'importo complessivo del tributo relativo all'intera annualità è pari o inferiore ad euro 12,00. Per la riscossione dell’imposta sulla pubblicità temporanea, il limite suddetto è ridotto a 3,00 euro.

I versamenti devono essere effettuati:

  • quando si tratta di versamenti spontanei sul c.c.p. n.ro 123406 intestato a COMUNE DI ZOLA PREDOSA – IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E AFFISSIONI – SERV TES. oppure - con modello F24 utilizzando il codice “3964” Imposta comunale sulla pubblicità (“3965” per interessi e “3966” per sanzioni in caso di ravvedimento operoso);
  • quando si tratta di violazioni sul c.c.p. n.ro 11954401 intestato a ICA srl  - COMUNE DI ZOLA PREDOSA;

Costi

Variano in relazione alle dimensioni, alla tipologia dell'impianto e della forma pubblicitaria. Sono previste tariffe agevolate per iniziative di associazioni e organizzazioni non lucrative.

Inadempimenti

In caso di errori nel versamento o nella presentazione della dichiarazione è possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso per sanare le eventuali inadempienze, sempre che non siano già state attivate da parte dell'ufficio le dovute attività di accertamento.
Per approfondimenti vai alla scheda del ravvedimento operoso

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