Sezioni

Unioni civili e convivenze di fatto

Oggetto

Unioni civili e convivenze di fatto (Legge n. 76 del 20 maggio 2016 in vigore dal 26-07-2016)

  • per unioni civili si intendono specifiche formazioni sociali costituite da persone maggiorenni dello stesso sesso;
  • con il termine convivenze di fatto, invece, si fa riferimento a tutte le coppie formate da due persone maggiorenni (sia etero che omosessuali) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materialenon vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.Per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n.223 (regolamento anagrafico)

Unioni civili

  • l’unione civile si costituisce con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, e va registrata nell'archivio dello stato civile;
  • le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio;
  • i partners acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri: hanno l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione ed entrambi sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni, in base alle proprie possibilità, entrambi concordano l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune;
  • in assenza di indicazioni diverse, si applica la comunione dei beni; alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile;
  • se l'unione dovesse cessare, le parti hanno diritto all'eredità, alla pensione di reversibilità e al mantenimento;
  • l’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile;
  • con le Circolari n. 38 del 27-02-2017 e n. 84 del 05-05-2017, l'Inps ha stabilito, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato, che la parte dell'unione civile che presti assistenza all'altra parte può usufruire:
    1 - dei permessi previsti dalla legge 104/1992 "Legge quadro per l'assistenza l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"
    2 - del congedo straordinario previsto dall'articolo 42 comma 5 D.Lgs 151/2001: congedo retribuito di due anni per assistenza a persone con handicap grave

Convivenze di fatto

  • i conviventi assumono gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
  • in caso di malattia o ricovero è previsto il diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi dalle strutture ospedaliere, pubbliche o private;
  • é prevista la possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute e, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità del trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  • in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, in rapporto alla durata del periodo di convivenza o alla  presenza dei figli minori o disabili;
  • é previsto il diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto;
  • é stabilita la rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano preferenza all’appartenenza a un nucleo familiare;
  • la disciplina relativa all’impresa familiare è estesa al convivente;
  • il convivente può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione o inabilitazione ai sensi delle norme vigenti;
  • i conviventi possono sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune;
  • oltre che in caso di morte o di matrimonio, la convivenza si risolve per accordo delle parti o per volontà unilaterale;
  • in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice potrà accertare il diritto agli alimenti per il convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza;
  • con le Circolari n. 38 del 27-02-2017 e n. 84 del 05-05-2017, l'Inps ha stabilito, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato, che il convivente che presti assistenza all'altro convivente può usufruire dei permessi previsti dalla legge 104/1992 "Legge quadro per l'assistenza l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate".

Uffici e competenze

Ufficio responsabile al quale rivolgersi:

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